
Dal 31 dicembre 2024, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal nuovo D.Lgs. n. 209 del 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.
Tra tali modifiche, correttive al Codice degli Appalti, spicca quella all’art. 49 riguardante il principio di rotazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
Analizziamo insieme ad un team di Avvocati esperti nel settore degli appalti la modifica relativa all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 operata dal recente correttivo D.Lgs. n. 209/2024.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulla modifica dell’art. 49 del Codice degli Appalti operata dal correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024). Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Il principio di rotazione nel Codice dei contratti pubblici.
Il principio di rotazione costituisce uno dei capisaldi delle procedure di affidamento delle gare pubbliche.
Tale principio mira a evitare la monopolizzazione degli affidamenti da parte di un singolo operatore economico, avente il fine di garantire una distribuzione equilibrata degli incarichi tra i soggetti qualificati, evitando la concentrazione degli stessi in mano a pochi operatori.
In sintesi, il richiamato principio assolve differenti funzioni, tra cui:
- promuovere la concorrenzae la trasparenza nell’affidamento degli incarichi, assicurando che vi sia sempre un ricambio che stimoli l’adozione di soluzioni innovative e il miglioramento della qualità dei servizi;
- prevenire fenomeni di stagnazione e favoritismi, favorendo un sistema dinamico che consenta il rinnovamento delle professionalità e il ricorso a nuove tecnologie o metodologie;
- incentivare un approccio più efficiente e aggiornato nella gestione degli incarichi, contribuendo al progresso dell’intero settore e alla modernizzazione degli strumenti gestionali della pubblica amministrazione.
Casi specifici per poter derogare al principio di rotazione.
Con la modifica dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, entrando nello specifico l’art. 17, comma 1, del correttivo D.Lgs. n. 209/2024 ha sostituito il comma 4 del citato art. 49.
Si tratta di una modifica che mira al rafforzamento del principio di rotazione al quale si potrà derogare reinvitando l’esecutore uscente, ovvero individuandolo quale affidatario diretto, solo in casi debitamente motivati qualora ricorrano cumulativamente (e non alternativamente) le due seguenti condizioni:
- con riferimento alla particolare struttura del mercatoe alla riscontrata effettiva assenza di alternative;
- con riferimento alla verifica dell’accurata esecuzionedel precedente contratto nonché della qualità della prestazione
A fronte di ciò non sarà più possibile derogare al principio di rotazione motivando unicamente sulla base di una (pregressa) accurata esecuzione di un altro (precedente) contratto, bensì dovranno contemporaneamente ritenersi sussistenti motivazioni correlate alla struttura del mercato e all’effettiva ed assoluta assenza di alternative concorrenziali.
In definitiva, l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal recente correttivo D.Lgs. n. 209/2024 si applicherà esclusivamente agli affidamenti (e non più agli inviti) qualora ricorrano, al contempo, oltre ad una pregressa nonché buona esecuzione di un altro precedente contratto, altresì motivazioni connesse sia alla struttura del mercato che all’effettiva all’assenza di alternative concorrenziali.
In tale contesto, l’ANAC ha ricordato che nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente”, dovrà essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice.
L’ANAC ha altresì evidenziato che è compito del Responsabile Unico di Progetto (RUP) illustrare le ragioni che portano alla deroga del principio di rotazione.
La deroga al principio di rotazione potrà, dunque, essere applicata unicamente se agli atti risulti una relazione del RUP che evidenzi le motivazioni previste all’art. 49 del Codice dei contratti.