
Di recente, il T.A.R. Campania sez., I con sentenza del 15 gennaio 2025, ha stabilito che la parte che partecipa alla gara, applicando in modo corretto e diligente le regole del bando, non può lamentarsi eccependo la loro genericità od insufficiente specificazione.
Analizziamo insieme ad un team di Avvocati esperti nella contrattualistica pubblica, la predetta pronuncia alla luce dell’uso e/o abuso dei principi richiamati dal Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulla questione relativa ad un eventuale rischio di abuso dei predetti principi, con specifico riferimento al principio della fiducia nel settore della contrattualistica pubblica.
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Il principio della fiducia ex art. 2 Codice dei contratti pubblici
Il Codice dei contratti ci cui al D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto un sistema di principi, tra loro ordinati in modo gerarchico, la cui finalità risiede nel guidare e rendere razionali e controllabili sia i processi di decisione, che la loro interpretazione.
Ciò significa, in altri termini, che un singolo principio preso da sé rischierebbe di enfatizzare un profilo specifico a danno di altri.
La giurisprudenza ha mostrato di fare largo uso dei predetti principi.
In alcuni casi, tale uso assolve alla funzione di inquadrare le fattispecie, esercitando un controllo razionale sugli atti delle stazioni appaltanti.
In altri casi, tali principi pur richiamati a sostegno di soluzioni giurisprudenziali, potrebbero ingenerare in siffatta prospettiva applicazioni pericolose su un loro eventuale abuso, soprattutto nel caso in cui anziché essere utilizzati al fine di scremare i possibili significati da attribuire alla norma nel caso concreto, finiscano per crearne di nuovi.
Tra questi principi si ricorda per quel che qui rileva, il principio della fiducia, ex art. 2 del Codice dei contratti.
Basato sulla fiducia reciproca nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, il principio della fiducia, nel settore dei contratti pubblici, favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni.
In tal senso, dunque l’attribuzione e l’esercizio del potere che si fondano sul canone della fiducia, non è unilaterale o incondizionata, bensì reciproca, atteso che investe anche gli operatori economici coinvolti nell’azione amministrativa.
Il principio de quo assurge a criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, rappresentando una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.
L’abuso dei principi nell’ambito dei contratti pubblici: il caso di specie
Il caso di specie, oggetto della pronuncia in esame, riguardava la doglianza eccepita da una parte che si lamentava della scarsa chiarezza delle regole della gara rispetto ai criteri minimi richiesti ai fini dell’esecuzione della commessa.
La parte che si doleva della scarsa chiarezza dei requisiti minimi, si era lodevolmente resa parte attiva e diligente nel corrispondere agli obiettivi della stazione appaltante, corredando la propria proposta di una serie di elementi tali da rendere la stessa congrua e coerente con gli obiettivi programmati dalla stazione appaltante.
In tale contesto, si poneva la questione relativa alla interpretazione delle norme del bando, criticate in quanto poco chiare.
Il TAR intervenendo sulla questione ha affermato che la soluzione risiede nel principio della fiducia, secondo cui ognuna delle parti valuta, non prettamente, il proprio interesse, essendo tenuta ad orientare il proprio comportamento al soddisfacimento anche di quello della controparte (ex multis cfr. T.A.R. Lombardia sez. I, 5 giugno 2023 n. 1400).
A dire del T.A.R. avendo la parte ricorrente soddisfatto i requisiti, se ne può dedurre – a posteriori – che aveva potuto correttamente intendere il significato utile della previsione e prendere parte correttamente alla gara.
A fronte di ciò, invocando il predetto principio, il T.A.R ha risolto i dubbi interpretativi costruendo correttamente la fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato sez. VII, 30 aprile 2024 n. 3946 ove viene affermato che “il principio della fiducia quale criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale», sia pure secondario ma non contrapposto al principio del risultato, è diretto ad “assicurare la risoluzione dei profili di criticità e complessità che spesso connotano l’individuazione della regola del caso concreto”).
Tale principio conserva una portata bilaterale, vincolando non soltanto la pubblica amministrazione, ma anche gli operatori economici che entrano in contatto con quest’ultima nell’ambito delle procedure di affidamento.
In definitiva, la pronuncia in esame rappresenta un esempio calzante di applicazione del singolo principio senza pregiudizio del sistema, né tantomeno di un suo eventuale abuso.