La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 32559/2023 ha annullato, per diniego di giurisdizione da parte del Giudice amministrativo, la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria del 9 novembre 2021 n. 18 in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime, considerando illegittima l’estromissione di associazioni di categoria rappresentative di interessi legittimi collettivi. Secondo le Sezioni Unite non può essere negato a tali associazioni il diritto a stare in giudizio e a contraddire in quanto trattasi di associazioni di categoria rappresentative di interessi legittimi collettivi.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulla intricata questione relativa all’annullamento pronunciato dalle Sezioni Unite per diniego di giurisdizione del Giudice amministrativo di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che ha estromesso dal processo associazioni di categoria rappresentative di interessi legittimi collettivi.
Annullamento interessi legittimi collettivi: le Sezioni Unite della Cassazione annullano per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021
Gli interessi legittimi costituiscono una situazione giuridica soggettiva speciale afferente al singolo soggetto consentendogli di pretendere una determinata condotta dalla pubblica amministrazione. Di fondamentale importanza, gli interessi legittimi vengono menzionati dalla nostra Costituzione in tre differenti norme (artt. 24, 103 e 113), accostandosi ai diritti soggettivi, sebbene con un diverso tipo di garanzia e di tutela accordata dall’ordinamento.
Gli interessi legittimi collettivi si differenziano dagli interessi legittimi in quanto pur trattandosi della medesima situazione giuridica, anziché spettare al singolo, competono esclusivamente in quanto “collettivi” ad un insieme di soggetti ovvero a determinate categorie sociali e/o professionali operanti nella società e rappresentative come tali di interessi legittimi collettivi.
Interessi legittimi collettivi: Le Sezioni Unite della Cassazione annullano per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021: le “finalità statutarie” delle associazioni di categoria e gli interessi tutelati “comuni”
Nel caso in esame diverse associazioni di categoria erano state escluse dal processo amministrativo in quanto, secondo l’Adunanza Plenaria, il provvedimento contestato avrebbe riguardato i soli interessi individuali, senza coinvolgere gli interessi collettivi delle associazioni estromesse.
A dire delle Sezioni Unite l’estromissione dal processo sarebbe dipesa dal non avere l’Adunanza Plenaria esaminato il contenuto degli statuti delle associazioni di categoria escluse, ritenendo erroneamente che le questioni discusse nel processo non avrebbero riguardato gli interessi legittimi collettivi di tali associazioni, con l’effetto di averli così degradati ad interessi di mero fatto e come tali non giustiziabili.
Facendo applicazione di principi ormai consolidati, le Sezioni Unite hanno ribadito che nel processo amministrativo qualora il provvedimento contestato riguardi direttamente le finalità statutarie delle associazioni, queste non possono essere estromesse. Di conseguenza non potrebbe non ritenersi legittimo il loro intervento nel processo, atteso che la tutela degli interessi legittimi collettivi di cui le associazioni di categoria sono portatrici deve essere garantita nel nostro ordinamento attraverso il giusto processo.
Oltre a ciò, le Sezioni Unite ricordano che gli interessi collettivi tutelati devono essere comuni a tutti gli associati al fine di evitare situazioni in cui vengano tutelate soltanto posizioni soggettive di una parte degli associati stessi.
Interessi legittimi collettivi: le Sezioni Unite della Cassazione annullano per diniego di giurisdizione la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021: l’ammissibilità del ricorso in Cassazione
Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite della Cassazione, annullando per diniego di giurisdizione la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 9 novembre 2021 n. 18, hanno in via preliminare affrontato anche alcune questioni pregiudiziali di ordine più propriamente tecnico-processuale riguardanti in particolare l’ammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 8 Cost. avverso decisioni del Consiglio di Stato attuabile per soli motivi inerenti alla giurisdizione. Cosa significa questo? Significa che in base alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, se la posizione soggettiva fatta valere in giudizio, ovvero di cui si discute, ha la consistenza di interesse legittimo collettivo, il Giudice amministrativo essendo fornito della giurisdizione è tenuto ad esercitarla, incorrendo altrimenti in un diniego o rifiuto della giurisdizione deducibile come vizio in Cassazione ex art. 362 c.p.c e 111 co. 8 Cost.
In definitiva nel caso in esame appare evidente come avere escluso pregiudizialmente tutte le associazioni e gli enti dalla partecipazione alla fase del giudizio dinanzi all’Adunanza Plenaria che era la sede “nella quale sarebbero stati enunciati principi sostanzialmente normativi e vincolanti per i giudici e anche per le amministrazioni pubbliche, è sintomo di diniego o arretramento della giurisdizione in controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo” e come tale ricorribile in Cassazione.