Con la sentenza n. 11222/2023, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla disciplina dettata dal Legislatore relativamente alla motivazione del provvedimento amministrativo posta a base di ogni provvedimento emesso dal Giudice amministrativo. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel diritto amministrativo i punti salienti della citata pronuncia, ripercorrendo brevemente nei suoi tratti essenziali, l’istituto della motivazione, la vicenda processuale e da ultimo le conclusioni a cui è addivenuto il Consiglio di Stato sulla predetta questione.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sull’istituto alquanto complesso della motivazione che rappresenta a conclusione di ogni provvedimento l’iter logico-giuridico relativo allo svolgimento del procedimento. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto ambito, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
La motivazione del provvedimento: disciplina di riferimento
La disciplina di riferimento in ordine all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo consta di differenti norme.
Una di queste è quella del comma 1 dell’art. 3 della L. 241/90 secondo cui il Giudice amministrativo ha l’obbligo di motivare qualsiasi provvedimento amministrativo, indicando in relazione a quanto emerso dalle evidenze emesse in fase istruttoria, i presupposti di fatto e le ragioni logico-giuridiche che lo hanno condotto a decidere in un modo piuttosto che in un altro. In tal senso appare evidente come i cittadini attraverso la lettura della motivazione, in qualità di destinatari dell’azione amministrativa siano in grado di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice nell’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo.
La predetta norma è, a ben vedere, attuativa da un lato dell’art. 41 CEDU che nello scandire il diritto ad una buona, equa ed imparziale amministrazione, statuisce che affinchè l’attività amministrativa sia tale, è necessario l’obbligo per le istituzioni unionali di motivare le proprie decisioni; dall’altro del principio costituzionale di legalità ex art. 97 Cost. che assoggetta le scelte della P.A alla mera legge.
La giurisprudenza amministrativa ha, poi, più volte chiarito la necessità da parte della P.A di adempiere all’onere motivazionale in maniera chiara e intelligibile, evitando una «fuga dalla decisione», ovvero che dietro un provvedimento non sufficientemente motivato si palesi un’istruttoria carente da parte del soggetto pubblico.
La motivazione del provvedimento: la vicenda processuale
Nel caso sottoposto al nostro esame, la vicenda processuale riguardava una istanza di accesso da parte di un privato ad un Fondo per risparmiatori vittime di frodi finanziarie, più volte respinta dalla P.A in quanto secondo la motivazione addotta da quest’ultima si trattava di un “Fondo non più operativo”. Tale provvedimento veniva dal privato successivamente impugnato innanzi al TAR che, in accoglimento della richiesta, ordinava alla P.A di emettere un nuovo provvedimento che spiegasse in modo chiaro ed esaustivo le ragioni per cui nelle circostanze attuali il Fondo non fosse più operativo e dunque non potesse soddisfare la richiesta dell’interessato. La decisione emessa in primo grado veniva poi confermata anche in grado d’appello.
La motivazione del provvedimento: il punto del CDS
Differenti sono i punti trattati dal Consiglio di Stato nella fattispecie in esame.
In primo luogo, il CDS evidenziando la poco chiarezza adottata dalla PA nel denegare l’accesso evidenzia come quest’ultima non sia stata in grado di spiegare le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta, adducendo una motivazione lacunosa ed oscura.
Il CDS precisa in proposito che la motivazione di qualsiasi provvedimento amministrativo non può non assurgere ad una “funzione conoscitiva essenziale” che consenta ai soggetti coinvolti di capire il processo decisionale adottato dalla P.A in coerenza con i dettami della legge. Per converso la mancanza di una motivazione adeguata, a dire del CDS, costituirebbe una violazione fondamentale dei diritti del cittadino poiché gli precluderebbe di comprendere e se del caso agire al fine di contestare gli atti lesivi della propria sfera giuridica.
In secondo luogo, il CDS richiamando l’art. 21-octies della L. n. 241/90 (che stabilisce che un provvedimento amministrativo può essere annullato qualora sia stato adottato per violazione di norme procedimentali o di forma degli atti) chiarisce che il difetto di motivazione di un provvedimento amministrativo è cosa diversa dalla violazione di norme procedimentali o di forma degli atti, non potendo essere ad essa assimilato e dunque non sanabile. Ciò in quanto la motivazione costituisce un requisito insostituibile idoneo a garantire la legittimità e la trasparenza dell’azione amministrativa.