Per la prima volta la Corte di Cassazione è intervenuta per esprimersi, sebbene in via incidentale e dunque non risolutiva, con l’ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023 sulla questione relativa alla tutela diritti d’autore, in particolare, se un’opera visiva generata tramite l’utilizzo di un software di intelligenza artificiale possa essere considerata creativa e dunque meritevole di tutela ai sensi della risalente Legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore come modificata dalla recente L. n. 214 del 30 dicembre 2023. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel più ampio settore della responsabilità civile la questione relativa alla tutela delle opere creative generate da software di intelligenza artificiale.
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La tutela delle opere creative generate dall’IA: cosa è l’intelligenza artificiale? Cosa dobbiamo sapere?
Negli ultimi tempi si è assistito ad una vera e propria esplosione del fenomeno legato all’uso dell’intelligenza artificiale. Ma cosa è l’IA?
L’IA costituisce una branca dell’informatica; come tale essa si occupa di sviluppare sistemi capaci di emulare il comportamento umano e cioè l’apprendimento, il ragionamento e l’auto-correzione.
La software house ovvero l’azienda specializzata nella produzione di software e applicazioni informatiche di AI si chiama OpenAI. L’azienda OpenAI ha creato differenti strumenti di intelligenza artificiale, tra cui i già noti DALL.E e Chat.GPT, il primo capace di dare vita ad immagini originali ed il secondo in grado di creare scritti anch’essi originali secondo le indicazioni (chiamate nel linguaggio informatico “prompt”) fornite dall’utilizzatore umano.
Tra le numerose applicazioni di AI, le tecnologie più usate sono il machine learning ed il deep learning, entrambe in grado di prevedere, sebbene in gradi diversi, che il sistema sia addestrato a riconoscere, nei dati che gli vengono forniti, schemi ricorrenti applicando tali schemi, in modo più o meno autonomo, a nuovi dati.
Ciò posto, può essere protetta l’opera creata da un sistema di IA? Se sì, chi è il titolare del diritto d’autore?
La tutela delle opere creative generate dall’IA: la vicenda processuale
Al fine di rispondere alla predetta domanda occorre riferirsi alla vicenda processuale sottoposta all’esame della Corte di Cassazione. Nel caso di specie un architetto aveva convenuto in giudizio la RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.a, lamentando la violazione del proprio diritto d’autore sull’opera utilizzata come scenografia fissa al Festival di Sanremo del 2016, chiedendo in particolare la sua condanna al risarcimento del danno. Confermata la condanna sia in primo grado che successivamente anche in grado d’appello, la Rai portava la controversia in Cassazione lamentando oltre al resto, che la Corte d’Appello avesse “erroneamente qualificato come opera dell’ingegno o creativa una immagine generata da un software e non attribuibile ad una idea creativa della sua supposta autrice”.
La tutela delle opere creative generate dall’IA: il punto della Cassazione nella prima ordinanza pronunciata in tema di IA
Intervenendo per la prima volta in ambito di AI, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1107 del 26 gennaio 2023, ha, sebbene in via incidentale e dunque non fornendo una risposta definitiva (poiché si trattava di motivo inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità), aperto la strada alla eventualità che sia possibile considerare le opere creative generate da software di AI meritevoli di tutela ai sensi del diritto d’autore secondo la risalente Legge n. 633 del 22 aprile 1941 come modificata dalla recente L. n. 214 del 30 dicembre 2023.
A dire della suprema Corte l’utilizzo di un software di IA nell’ambito del processo creativo non esclude il carattere creativo dell’opera (v. art. Nuovo regolamento europeo AI ACT: impatti e regole principali) in quanto occorre valutare attentamente il contributo umano rispetto a quello generato da un software di AI. Qualora l’apporto umano risultasse predominante allora l’opera potrebbe essere considerata meritevole di tutela ai sensi della più volte citata legge sul diritto d’autore e la persona umana potrebbe essere riconosciuta come il titolare dei diritti derivanti dall’opera stessa.
Per converso, qualora si intendesse seguire una interpretazione maggiormente rigorosa della legge sul diritto d’autore intendendo la creatività come unica ed autentica espressione della personalità dell’autore umano, allora potrebbe risultare alquanto arduo attribuire tutela alle opere generate da algoritmi tenuto conto che gli algoritmi stessi sono privi di personalità non potendo neppure manifestarla. Ciò potrebbe condurre ad un vuoto normativo che necessita al più presto di essere colmato, visto l’avvicendarsi dell’uso dell’AI in quasi ogni settore.
In definitiva il problema della tutela delle opere generate da sistemi di AI solleva importanti questioni giuridiche richiedendo un dibattito da approfondire sia sulla natura della creatività che sull’individuazione del soggetto umano cui attribuire i diritti d’autore. È necessario, a dire della suprema Corte, esaminare con attenzione ogni singolo caso concreto adottando come criterio discriminante, per la tutela delle opere prodotte da sistemi di AI, il contributo umano nel singolo processo creativo.