Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute nell’ambito della mediazione obbligatoria, in particolare se sia necessario procedere al tentativo di conciliazione (già esperito in relazione alla domanda principale dell’attore), qualora sia stata presentata domanda riconvenzionale da parte del convenuto. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel diritto processuale civile se la mediazione obbligatoria costituisca, pertanto, una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto.
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Mediazione: domanda riconvenzionale: la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs n. 28/2010 cosa è? Cosa dobbiamo sapere?
La questione posta al vaglio delle Sezioni Unite riguarda l’istituto della mediazione obbligatoria, siccome disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.
La mediazione obbligatoria consiste – in estrema sintesi – nell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Se, in generale, chiunque sia parte di una controversia può liberamente provare a risolvere la lite tramite tale strumento, per alcune specifiche controversie l’utilizzo della mediazione è imposto dalla legge: si tratta delle controversie vertenti nelle materie elencate dal richiamato articolo del citato decreto ed oggi, in seguito alla riforma del 2013 (d.l. n. 69 del 2010, conv., con mod., in l. n. 98 del 2013), elencate dal comma 1-bis del medesimo art. 5.
In tali ipotesi, si parla di mediazione c.d. obbligatoria. La natura obbligatoria della mediazione discende dalla circostanza che nelle controversie in questione il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della successiva (ed eventuale) domanda giudiziale (motivo per cui si parla anche di mediazione obbligatoria ante causam).
Questa condizione può essere eccepita dal convenuto entro la prima udienza pena la decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice. In estrema sintesi, ciò significa che, in caso di controversia vertente in una delle materie in questione, per poter ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, occorre prima svolgere il procedimento di mediazione.
Mediazione: domanda riconvenzionale: la domanda riconvenzionale: cosa è? In cosa consiste?
La domanda riconvenzionale (o riconvenzione) è la domanda proposta dal convenuto contro l’attore che lo ha citato in giudizio. Con la domanda riconvenzionale il convenuto chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a sé favorevole; in buona sostanza, costui esercita un’azione vera e propria contro l’attore. Ciò posto le domande riconvenzionali possono avere differente natura distinguendosi in tal senso in due tipi: le domande collegate all’oggetto della lite (non eccentriche) e quelle definite “eccentriche” cioè le domande che non presentano collegamenti o connessioni con l’oggetto della causa.
Mediazione: domanda riconvenzionale: la vicenda processuale
La vicenda processuale riguardava il caso di una S.r.l che adiva il Tribunale di Roma per chiedere l’accertamento della risoluzione del contratto di locazione concluso con il suo conduttore e la condanna di costui al rilascio dell’immobile. Quest’ultimo opponendosi alla domanda dell’attore chiedeva, mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale.
Dopo la procedura di mediazione avviata precedentemente alla prima udienza e svoltasi sulle domande principali dell’attore, il Tribunale di Roma disponeva con ordinanza il rinvio pregiudiziale del caso alle Sezioni Unite al fine di stabilire se anche la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto fosse assoggettata all’obbligo della mediazione.
Mediazione: domanda riconvenzionale: il punto delle Sezioni Unite
La questione posta dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale riguarda se, come già detto, ai sensi del citato art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 (ovvero quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria) sia obbligatorio procedere alla mediazione anche per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, tenuto conto che la mediazione sia già stata effettuata prima della prima udienza ma soltanto in relazione alla domanda principale dell’attore.
A dire delle Sezioni Unite è da escludere l’obbligo della mediazione per le domande riconvenzionali proposte dal convenuto. Occorre tuttavia fare alcune precisazioni.
Per quanto riguarda le domande riconvenzionali che presentano una connessione o collegamento con l’oggetto della lite (domande riconvenzionali non eccentriche), esse non sono soggette all’obbligo della mediazione preventiva cioè effettuata prima di proporre la domanda riconvenzionale. Ciò in quanto la mediazione è collegata al processo anziché alla domanda in sé ed il giudice è già investito della controversia introdotta dall’attore. Imporre tentativi obbligatori di conciliazione per ogni ulteriore domanda proposta in giudizio con il conseguente ritardo nella trattazione della causa, sarebbe un effetto eccessivo rispetto allo scopo deflattivo della normativa.
Per quanto riguarda invece le domande riconvenzionali eccentriche ovvero le domande che non presentano collegamenti o connessioni con l’oggetto della causa, diversi sono i criteri interpretativi da prendere in considerazione, come il principio della certezza del diritto e quello della ragionevole durata del processo.
In merito al principio della certezza del diritto non avrebbe senso prevedere soluzioni differenti caso per caso che impongano l’obbligatorietà della mediazione in quanto dipendenti dall’interpretazione offerta dal singolo sulla qualificazione giuridica da dare alla riconvenzionale, atteso che non è questo il senso della mediazione obbligatoria.
Inoltre, per quanto attiene al principio della ragionevole durata del processo appare evidente, a dire delle Sezioni Unite, che estendere l’obbligatorietà della mediazione ad ogni domanda aggiuntiva o successiva potrebbe complicare e prolungare eccessivamente i tempi del processo, senza necessariamente condurre ad una soluzione vantaggiosa per le parti coinvolte.
In definitiva, sia al mediatore che al giudice spetta il compito di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e di tentare la conciliazione durante l’intero corso del processo, quando ciò sia possibile. Ciò in quanto la mediazione costituisce uno strumento importante per la risoluzione delle controversie, pur garantendo che non diventi un ostacolo al procedimento giudiziario.