Di recente il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria è intervenuto sulla questione relativa alla fiscalizzazione abuso edilizio. In particolare, l’Adunanza Plenaria ha chiarito come calcolare l’importo della sanzione pecuniaria sostitutiva di quella demolitoria ex art. 33 comma 2 del d.P.R n. 380/2001 – Testo Unico Edilizia. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore edilizio la fiscalizzazione dell’abuso edilizio: quali sono i criteri validi che concorrono alla determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sull’istituto alquanto complesso della fiscalizzazione dell’abuso edilizio e sul metodo di calcolo della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto ambito, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Fiscalizzazione abuso edilizio: cosa si intende con la locuzione “fiscalizzazione dell’abuso edilizio”?
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è stata introdotta dal D.P.R n. 380 del 6 giugno 2001- Testo Unico Edilizia, costituendo un meccanismo giuridico alquanto complesso in grado di offrire una soluzione alternativa alla demolizione delle opere o manufatti edilizi irregolari.
L’espressione “fiscalizzazione dell’abuso edilizio” tende ad indicare un approccio che trova applicazione principalmente in ambito giuridico amministrativo-penale, sostituendosi agli interventi realizzati sia in assenza del permesso di costruire o in totale difformità ex art. 33 D.P.R n. 380/01, che ad interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ex art. 34 D.P.R n. 380/01, mediante il pagamento della sanzione pecuniaria a carico dell’autore degli abusi edilizi.
Fiscalizzazione abuso edilizio: quali sono le condizioni di applicabilità della fiscalizzazione dell’abuso edilizio?
Per poter applicare la fiscalizzazione dell’abuso edilizio occorre dimostrare da parte del soggetto interessato (ovvero il proprietario dell’immobile o il presunto autore dell’abuso) l’impossibilità di procedere alla demolizione. Cosa significa questo? In altri termini il soggetto interessato è tenuto a dimostrare attraverso una attenta dichiarazione che dovrà poi essere accertata dall’ufficio tecnico comunale (solitamente nella fase successiva all’ingiunzione ovvero quando viene emesso l’ordine di demolizione) che la rimozione di una parte dell’edificio realizzato in violazione delle norme urbanistiche potrebbe comportare danni irreparabili a quella parte dell’edificio costruita invece conformemente alle norme urbanistiche. Di conseguenza in luogo della demolizione il pagamento di una sanzione pecuniaria costituirebbe una facile alternativa alla rimozione fisica dell’opera irregolare.
Fiscalizzazione abuso edilizio: calcolo del costo di produzione e della sanzione pecuniaria
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio comporta un costo variabile calcolato tenuto conto di parametri specifici già fissati dal D.P.R n. 380/01- Testo Unico Edilizia. In particolare, la relativa sanzione pecuniaria deve essere quantificata come stabilito dagli artt. 33 e 34 del citato Testo Unico Edilizia in base al c.d “costo di produzione “dell’edificio, determinato secondo le disposizioni dettate dalla risalente Legge sull’equo canone (L. n. 392/78).
Fiscalizzazione abuso edilizio: il punto del CDS in Adunanza Plenaria nella recentissima pronuncia dell’8 marzo 2024
Proprio in relazione alle modalità di calcolo della sanzione pecuniaria da irrogare in caso di fiscalizzazione dell’abuso edilizio è di recente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 dell’8 marzo 2024.
La vicenda processuale riguardava un Comune che aveva quantificato la predetta sanzione pecuniaria rivalutando la somma dovuta sulla scorta dei parametri ISTAT. Parte ricorrente contestava siffatto meccanismo di attualizzazione adducendo la violazione dell’art. 33 comma 2 D.P.R n. 380/01, secondo cui la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile andava quantificata in riferimento al valore del costo di produzione al momento e cioè alla data di esecuzione dell’abuso anziché al momento della quantificazione dell’illecito come invece applicato dal Comune.
Respingendo il ricorso in primo grado il TAR aveva rilevato come la locuzione “data di esecuzione dell’abuso” richiamata dal citato art. 33 comma 2 D.P.R n. 380/01 farebbe riferimento al “momento in cui l’abuso viene fiscalizzato” stante la natura di illecito permanente. La questione veniva successivamente sollevata in secondo grado innanzi al Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.
Affrontando tale questione l’Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi:
- a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;
- b) ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge sull’equo canone (L. n. 392 del 1978) ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso.
Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.