Il recentissimo Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 (cd. D.L. PNRR- bis) recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del PNC (Piano Nazionale complementare)” introduce alcune rilevanti novità in tema di appalti pubblici e DURC. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore degli appalti pubblici quali sono le novità introdotte dal nuovo Decreto-legge n. 19/2024.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulle recenti novità in tema di appalti pubblici introdotte dal nuovo D.L. PNRR-bis. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto ambito, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
PNRR-bis: DURC e agevolazioni (art. 29 comma 1 lett.a)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L PNRR-bis vengono introdotte al Capo VIII alcune nuove ed importanti disposizioni nel settore degli appalti pubblici.
Le principali novità riguardano le condizioni relative al rilascio del DURC cioè del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed il riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. In particolare l’art. 29 comma 1 lett.a stabilisce che al fine di ottenere il DURC e i benefici normativi e contributivi, il datore di lavoro deve essere in regola con tutte le normative del lavoro e della legislazione sociale, inclusi i requisiti relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali che siano stati sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale.
PNRR-bis: benefici alle imprese non in regola (art. 29 comma 1 lett.b)
Il recente D.L. introduce per la prima volta la possibilità del riconoscimento di benefici normativi e contributivi anche alle imprese non in regola, così come fissato dall’art. 29 comma 1 lett. b). Tale riconoscimento è comunque subordinato alla loro successiva regolarizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ovvero dal verbale eventualmente redatto dagli ispettori. Qualora le imprese non provvedano a regolarizzare la loro posizione, ovvero si tratti di non sanabile regolarizzazione, risultando così inadempienti, il recupero dei benefici erogati non può superare il limite pari al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. In definitiva, il decreto introduce una maggiore flessibilità consentendo ai datori di lavoro non in regola di ottenere benefici dopo la regolarizzazione, fissando al contempo anche un limite al recupero dei benefici nel caso di mancata o non sanabile regolarizzazione.
PNRR-bis: appalti e somministrazione: responsabilità solidale (art. 29 comma 2 lett.a; lett.b)
Il Decreto in esame mira a garantire al personale impiegato negli appalti di opere e servizi e negli eventuali subappalti la corresponsione di un trattamento economico complessivamente equo che non sia inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e nella zona geografica in cui l’attività oggetto dell’appalto è svolta (art. 29 comma 2 lett. a).
E’ prevista inoltre l’estensione della responsabilità solidale del committente anche in situazioni specifiche in cui costui ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di terzi non autorizzati nonché ai casi di appalto e distacco (art. 29 comma 2 lett.b).
PNRR-bis: verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia negli appalti pubblici e privati (art. 29 commi da 10 a 13)
Nell’ambito degli appalti, sia pubblici che privati in edilizia, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto negli appalti pubblici ed il committente negli appalti privati sono tenuti a verificare la corretta valutazione della congruità della manodopera impiegata sull’opera complessiva. In difetto di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, il recente D.L. PNRR- bis prevede che negli appalti pubblici l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante una sorta di performance dello stesso.
Negli appalti privati il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
PNRR-bis: patente a punti nei cantieri (art. 29 comma 19)
Dal 1° ottobre 2024 il nuovo D.L. introduce all’art. 29 comma 19 l’obbligo del possesso della patente per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente, il cui rilascio in formato digitale è subordinato al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente, compete alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.
Il citato articolo stabilisce inoltre un punteggio iniziale di 30 crediti con la possibilità di proseguire l’attività in cantiere sino al punteggio minimo di 15 punti. Sono previste decurtazioni di crediti in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ prevista la sospensione in via cautelativa della patente in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è possibile attraverso la partecipazione a corsi di formazione.