Il Tribunale di Bologna sez. II con decreto del 22 dicembre 2023 n. 11788 ha stabilito che, in attuazione del più generale principio di economia processuale e del giusto processo, sebbene non espressamente previsto dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione introdotta dalla Riforma Cartabia, il Giudice possa fissare un’udienza anticipata rispetto a quella fissata dall’ art. 183 c.p.c e ciò al fine di contribuire a raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Ma cosa comporta una siffatta scelta e quali implicazioni possono derivarne? Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel diritto processuale civile i punti salienti del citato decreto e le implicazioni connesse alla fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella prevista ai sensi del novellato art. 183 c.p.c.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulle possibili implicazioni scaturenti dalla eventualità che il Giudice nell’esercizio del suo potere discrezionale possa, a discapito di quanto statuito dalla Riforma Cartabia, anticipare la fissazione dell’udienza di prima comparizione delle parti. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto ambito, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Riforma Cartabia: l’udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c: cosa dobbiamo sapere?
L’art. 183 c.p.c regola l’udienza di prima comparizione delle parti e la successiva trattazione della causa. A tale udienza le parti sono tenute a comparire personalmente.
Ciò posto, il citato articolo è stato sostituito, a partire dal 28 febbraio 2023, dall’art. 3 comma 13 lett. b) del D.Lgs n. 149 del 10 ottobre 2022 -Riforma Cartabia, applicandosi a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data. In epoca antecedente alla Riforma Cartabia, l’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ed in generale le udienze successive erano differenti. Ciò in quanto era precluso alle parti il deposito di atti, richieste e relative repliche o memorie integrative, potendo ciò avvenire soltanto in un momento successivo rispetto all’udienza di prima comparizione delle parti.
Con la Riforma Cartabia la disciplina della udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c viene modificata consentendo, secondo il principio di concentrazione, il deposito di atti, richieste e relative repliche o memorie integrative ancora prima dell’espletamento dell’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, potendo in tal senso già le parti provvedere all’espletamento secondo le proprie difese dei relativi incombenti.
Riforma Cartabia: il caso di specie nel decreto del Tribunale di Bologna sez. II n. 11788 del 22 dicembre 2022
Il caso di specie, oggetto del decreto emesso dal Tribunale di Bologna in data 21 settembre 2023, riguardava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato successivamente al 1° marzo 2023 e quindi soggetto alla nuova disciplina processuale introdotta con la c.d. Riforma Cartabia (sulla Riforma Cartabia vedi pure articolo: Riforma Cartabia: fine del processo cartaceo e novità sulla mediazione).
La questione posta all’attenzione del Tribunale riguardava la possibilità per il Giudice di fissare una udienza al fine di poter discutere e decidere se concedere o meno la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c, anteriormente cioè ancora prima di fissare il termine per l’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, così come stabilito dal novellato art. 183 cpc.
Orbene, nel solco della giurisprudenza già consolidatasi in epoca anteriore alla Riforma Cartabia, il Tribunale di Bologna conferma tale possibilità. In altri termini può il Giudice fissare l’udienza al fine di poter discutere e decidere sulla mera provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo anche prima di fissare l’udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c.
In definitiva appare plausibile, sebbene non espressamente previsto dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata rispetto a quella statuita dal novellato art. 183 c.p.c ad opera del Giudice istruttore, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento ai sensi dell’art. 175 c.p.c. La ratio di siffatta scelta è ravvisabile nel rilievo che ciò possa contribuire a raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio perseguiti dalla Riforma Cartabia, in attuazione sia del generale principio di economia processuale che del giusto processo.