Con la Riforma Cartabia introdotta dal DLgs.n. 149 del 10 ottobre 2022 (in attuazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021), a partire dal 30 giugno 2023, entrano in vigore le nuove norme che prevedono il deposito telematico e con atti informatici come modalità esclusiva esperibile innanzi a tutte le giurisdizioni, ponendo fine al processo cartaceo. Non solo. Importanti novità si aggiungono al procedimento di mediazione ridisegnandolo: tra queste l’ampliamento delle materie in cui è d’obbligo fare ricorso al procedimento di mediazione stessa.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulle nuove disposizioni relative all’obbligo di deposito telematico degli atti nell’ambito del processo civile introdotte dal D.Lgs n. 149 del 10 ottobre 2022 c.d Riforma Cartabia. Siamo qui per aiutarti a comprendere le nuove regole dettate dalla Riforma Cartabia al processo civile, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze
Riforma Cartabia: D.Lsg n. 149/2022: fine del processo cartaceo
Con il D.Lgs n. 149/2022 (in attuazione alla legge delega n. 206/2021) c.d Riforma Cartabia, il processo civile si appresta ad innovarsi profondamente.
Una delle più rilevanti innovazioni è quella introdotta dall’art. 4 comma 12 che prevede la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale. Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto il predetto D.Lgs hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi già presi durante la pandemia COVID-19 e, dall’altra, quella di introdurre ulteriori novità.
Tra le più importanti novità, diviene obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e documenti di causa in tutte le fasi del processo e viene introdotto alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l’art. 196 quater.
Dalla lettura del testo del nuovo articolo si nota che viene definitivamente sancita l’obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti (compresi quelli introduttivi del giudizio) e documenti nei procedimenti dinnanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello, introducendo anche l’obbligo del deposito innanzi alla Corte di Cassazione e finalmente anche al Giudice di Pace.
Nel regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa che disciplina il processo civile l’art. 35 del D.Lgs. in esame stabilisce che le nuove disposizioni (salvo che non sia diversamente previsto) entreranno in vigore in differenti date ovvero dal 1° gennaio 2023 “per i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione “, laddove per i procedimenti instaurati successivamente (al 30 giugno 2023) innanzi al Giudice di Pace, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale per i minorenni ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici le medesime disposizioni si applicheranno a decorrere dal 30 giugno 2023, con ciò sancendo la fine del processo civile cartaceo e l’inizio di quello esclusivamente digitale al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e l’accessibilità del sistema giudiziario.
Riforma Cartabia: D.Lgs. n. 149/2022: la nuova struttura della mediazione
La mediazione costituisce un processo volontario attraverso cui le parti coinvolte in una controversia cercano di raggiungere un accordo rapido ed efficace, evitando così il ricorso alle lungaggini dettate dal consueto procedimento giudiziario. (Sulla mediazione vedi pure articolo: Mediazione obbligatoria: domanda riconvenzionale e procedibilità).
Ciò posto, la data del 30 giugno 2023 segna anche l’entrata in vigore dell’ultima fase delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 Riforma Cartabia riguardanti l’istituto della mediazione in particolare la mediazione civile e commerciale.
Per quanto riguarda la mediazione civile essa diviene obbligatoria non solo per le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma anche in riferimento alla mediazione commerciale in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società di persone. Questa espansione dell’ambito di obbligatorietà della mediazione sortisce l’effetto di promuovere la risoluzione alternativa delle controversie in un’ampia gamma di settori da quello civile a quello commerciale.
Nel contesto specifico del processo esecutivo e più precisamente in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che ha presentato il ricorso monitorio ha anche l’onere di dover presentare domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione assume una nuova struttura consentendo di derogare, su accordo delle parti, alla competenza dell’organismo di mediazione, così come in ambito condominiale, a prescindere dalla preventiva approvazione dell’assemblea condominiale, l’amministratore di condominio è legittimato a proporre istanza di mediazione o di adesione alla mediazione.
Al fine di incoraggiare poi una soluzione tempestiva delle controversie ed al contempo al fine di fornire una struttura temporale chiara al procedimento di mediazione, esso non può avere la durata massima superiore a tre mesi, con la possibilità, su accordo delle parti, di prorogare tale termine di ulteriori tre mesi a condizione che tale accordo sia successivo all’instaurazione del procedimento ma antecedente alla scadenza dei primi tre mesi.
Passando da ultimo alle spese di mediazione ovvero quando e quanto ciascuna parte è tenuta a pagare, per quanto riguarda le spese iniziali e le spese per il primo incontro esse sono dovute da ciascuna parte all’inizio del procedimento di mediazione, cioè al momento della presentazione della domanda di mediazione ovvero al momento dell’adesione. Se la mediazione si conclude senza l’accordo, non sono dovuti ulteriori importi, incoraggiando in tal modo le parti stesse a partecipare in modo costruttivo al procedimento di mediazione, sapendo che in caso di mancato accordo non dovranno sopportare ulteriori costi.