Il T.A.R Lazio-Latina sez. I con sentenza n. 607 del 24 luglio 2023 ha ritenuto il divieto di campi sportivi in zona agricola, classificata come tale secondo il Piano Regolatore Generale comunale, non essendo la destinazione del terreno stesso compatibile con attività di natura differente da quella agricola. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti in materia urbanistica ed edilizia la richiamata sentenza del T.A.R Lazio Latina che analizza il caso della impossibilità di realizzare campi sportivi in zona agricola come da Piano Regolatore Generale.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sull’intricato panorama legale della normativa edilizia-urbanistica qualora si intenda realizzare in zona agricola campi sportivi in particolare di tennis/padel. Siamo qui per aiutarti a comprendere come nasca il divieto di campi sportivi in zona agricola, al fine di tutelare i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze
Zona agricola: il divieto di campi sportivi: violazione dell’art. 44 del D.P.R n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell’Edilizia)
Per realizzare campi da tennis e da padel è sempre necessario acquisire, in via preventiva, il titolo abilitativo ovvero il permesso di costruire.
Chi intende costruire campi da tennis e da padel non può tuttavia farlo in zone vincolate dallo strumento urbanistico di pianificazione vigente a livello locale a destinazione agricola. Il divieto di realizzare campi da tennis/padel in zona agricola discende direttamente dall’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) che persegue l’obiettivo generale volto a tutelare il regolare sviluppo del territorio comunale in conformità alle previsioni urbanistiche. Tale articolo punisce in linea generale, con sanzioni penali di diversa entità, i reati urbanistico-edilizi in senso stretto ovvero le fattispecie contemplate dal citato D.P.R n. 380/2001 nella parte in cui disciplina l’attività urbanistico-edilizia; i reati urbanistico-edilizi in senso lato ovvero quelli discendenti dalla violazione della normativa tecnica per l’edilizia (come la normativa antisismica) sempre dettata dal Testo Unico per l’Edilizia ed infine i reati urbanistico edilizi-ambientali scaturenti dalla violazione della normativa ambientale nella parte in cui essa fissa delle limitazioni all’attività edilizia. L’interesse giuridico perseguito dal predetto articolo consiste pertanto, nel caso che a noi interessa, nella tutela prioritaria dell’assetto del territorio in conformità alla destinazione impressa al fondo dalla normativa e dagli strumenti urbanistici che disciplinano l’attività edilizia zonale.
In particolare, ciò significa che un terreno determinato, classificato come agricolo dal Piano regolatore generale comunale, è “ontologicamente e giuridicamente utilizzabile unicamente per rispondere alle esigenze di conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole”. Ogni differente utilizzo è ammissibile qualora esso sia “integrativo e complementare rispetto all’attività agricola principale che viene esercitata dal medesimo soggetto, proprietario del fondo e delle strutture sportive in esame.” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 11635 del 12 novembre 1993).
Zona agricola: il divieto di campi sportivi: il punto del T.A.R Lazio: l’art. 4 del Decreto-legge n. 398/1993 convertito nella Legge 4 dicembre 1993 n. 493
Nel caso che ci occupa, con sentenza n. 607 del 24 luglio 2023, il Tar Lazio (Latina) è intervenuto al fine di definire una controversia insorta tra un’associazione del terzo settore e un Comune laziale. In particolare, la suddetta associazione aveva realizzato campi da tennis e da padel su fondo posto in zona agricola secondo il vigente Piano Regolatore Generale comunale in contrasto con le norme richiamate dalla Legge Regionale Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999, violando pertanto la normativa urbanistica.
A dire del Tar Lazio (Latina) i Giudici hanno osservato come la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configuri di per sé una violazione dell’articolo 44, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’articolo 4, del Decreto Legge n. 398/1993, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo il quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono eseguibile a seguito della presentazione di una semplice SCIA, può essere applicato solo ad aree che siano già state destinate (dagli strumenti urbanistici vigenti) a tale uso, e non certamente a quelle aventi zonizzazione agricola (Cass. pen. n. 49021/2019).
La zona agricola è designata per l’agricoltura e altre attività connesse, come l’allevamento e la coltivazione di prodotti agricoli. Di conseguenza, la realizzazione di campi da tennis e da padel in tale zona risulterebbe incompatibile con la destinazione del suolo stabilita dal piano regolatore comunale.
È pertanto vietata la costruzione di campi da tennis o da padel in zone agricole, a meno che non sia dimostrata la sua natura complementare e integrativa rispetto all’attività agricola principale svolta sul terreno.
In definitiva la sentenza conferma la priorità della tutela dell’assetto del territorio e della destinazione agricola del fondo, come previsto dalla legge.