In un concorso pubblico il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti che attestano i requisiti previsti dal bando.
Si tratta di dati che devono essere prodotti a pena di esclusione in un formato elettronico Adobe Acrobat Standard ovvero in formato elettronico Adobe Acrobat Pro? Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore della normativa concorsuale pubblica, il formato elettronico nei concorsi pubblici.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sull’intricato panorama legale nel settore dei concorsi, in particolare sul formato elettronico richiesto a pena di esclusione. Siamo qui per aiutarti a comprendere le nuove regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze
Concorsi pubblici: il formato elettronico Adobe Acrobat Standard DC e il formato elettronico Adobe Acrobat Pro DC: differenze
In un concorso pubblico il candidato deve inserire, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti che attestano i requisiti previsti dal bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione al concorso pubblico.
Diversi possono essere i formati elettronici: il formato elettronico Adobe Acrobat Standard DC permette di eseguire attività di base, ad esempio modificare, convertire o proteggere tramite password i PDF e richiedere firme elettroniche; il formato Adobe Acrobat Pro DC invece offre funzionalità PDF aggiuntive, oltre a tutte quelle incluse in Acrobat Standard, ed un’ampia varietà di strumenti per la firma elettronica.
Concorsi pubblici: le modalità telematiche previste a pena di esclusione dalla lex specialis
Il bando di concorso indica le modalità telematiche a pena di esclusione previste dalla lex specialis, secondo cui i candidati devono produrre la documentazione dichiarata nella domanda di concorso. La mancata produzione attraverso le indicate modalità telematiche comporta la sanzione espulsiva dalla procedura telematica.
In particolare il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., in tal senso e tra le molte, Cons. Stato sez. III, 9 febbraio 2022 n. 908; sez. II 16 dicembre 2021 n. 8384; sez. VI 2 marzo 2021 n. 1788 e sez. V 27 dicembre 2019 n. 8821).
Ciò in quanto in materia di concorsi pubblici ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati, con l’effetto che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini del concorrente che non ha presentato con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (T.A.R. Campania – Napoli, 2.12.2022, n. 7555).
Concorsi pubblici: lex specialis: illegittimità della sanzione di esclusione del candidato
Ciò posto si può essere esclusi da un concorso pubblico per aver presentato la domanda di partecipazione in formato relativamente diverso da quello previsto dal bando ovvero in formato .doc piuttosto che in formato .pdf?
Prima di rispondere a tale domanda è opportuno rilevare che è possibile da parte dei potenziali concorrenti all’interno della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, secondo la par condicio, rettificare e/o regolarizzare dati forniti in maniera erronea, ovvero non del tutto mancanti o anche carenze relative a elementi formali della domanda stessa ricorrendo alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lvo n. 50/2016.
Qualora tuttavia i dati forniti ovvero le predette carenze riguardino il contenuto della domanda di partecipazione essi non sono sanabili.
Orbene il formato elettronico utilizzato dal concorrente per produrre ed allegare la domanda di partecipazione ad un concorso può essere considerato parte integrante del contenuto della domanda, legittimando, qualora esso non sia rispettato, la conseguente esclusione del concorrente?
Sulla questione è intervenuta la giurisprudenza stabilendo che qualora il formato elettronico utilizzato dal concorrente non impedisca la corretta visualizzazione e lettura della domanda di partecipazione da parte della Commissione, essendo sufficiente l’utilizzo di un software di facile reperimento, il concorrente non può essere escluso (Cons. Stato sez. III, 3 Luglio 2018 n. 4065).
In definitiva per l’ipotesi di inosservanza della prescrizione contenuta nella lex specialis, concernente l’estensione del file recante la domanda di partecipazione, il concorrente non può essere escluso risultando di conseguenza il provvedimento di esclusione palesemente illegittimo.