Con la recente ordinanza n. 29831 del 27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c enunciando un importante ed innovativo principio di diritto, secondo cui affinchè possa configurarsi tale forma di responsabilità non occorre né la domanda di parte (necessaria ai fini del risarcimento), né la prova del danno, bensì ciò che rileva è l’elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte condannata. Dunque, chi resiste in giudizio proponendo ricorso in Cassazione con mala fede o colpa grave, abusando del diritto e consapevole della infondatezza delle proprie tesi sostenute, incorre in responsabilità aggravata per lite temeraria.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sull’intricato panorama legale della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. Siamo qui per aiutarti a comprendere le nuove regole dettate in tema di responsabilità aggravata alla luce del nuovo ed innovativo principio di diritto enunciato di recente dalla Corte di Cassazione, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze
Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: le 3 differenti forme di responsabilità aggravata: cosa dobbiamo sapere
La responsabilità aggravata è disciplinata in linea generale dall’art. 96 c.p.c; essa costituisce una particolare forma di responsabilità sussumibile nella categoria più ampia della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c ed in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande od eccezioni in giudizio con mala fede o colpa grave.
La responsabilità aggravata tutela, pertanto, l’interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell’azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. La ratio della previsione di cui all’art. 96 c.p.c. è, quindi, quella di risarcire il danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell’altra parte e di costituire un monito in grado di condizionare il comportamento delle parti nel processo.
Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave può comportare, difatti a carico del soccombente, conseguenze civili. Fra le suddette conseguenze vi è la “responsabilità aggravata per lite temeraria”; tale forma di responsabilità viene disciplinata dal comma 1 dell’art. 96 c.p.c. La responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite comprende tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di essere parte del processo (cft: Tribunale Massa, 16/11/2018, n.804; Cass. Civ. 3 marzo 2010 n. 5069; Cass. Civ. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. Civ. 12 marzo 2002 n. 3573; Cass. Civ. 4 aprile 2001, n. 4947).
Tale tipo di responsabilità esige sul piano oggettivo la soccombenza totale, laddove sul piano soggettivo contempla il requisito della mala fede e colpa grave della parte soccombente, oltre sul piano processuale la domanda di parte ai fini del risarcimento e la prova del danno.
Diversa soltanto sotto il profilo soggettivo è invece la responsabilità aggravata di cui al comma 2 dell’art. 96 c.p.c che richiede sebbene sul piano processuale sempre la domanda di parte ai fini del risarcimento e la prova del danno, la sola colpa lieve. Anche in tale caso si tratta comunque di responsabilità aggravata per lite temeraria.
Da ultimo, per quel che a noi interessa, il comma 3 dell’art. 96 c.p.c stabilisce che, a seguito di condanna per responsabilità aggravata, il giudice può in ogni caso fissare l’indennizzo di una somma da lui determinata in modo equitativo. Si tratta di una vera e propria pena pecuniaria inflitta al fine di sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale appensantendo inutilmente con mala fede o colpa grave il corso della giustizia.
Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c: l’innovativo principio di diritto espresso nella recente ordinanza n. 29831 del 27 ottobre 2023 dalla Corte di Cassazione
Con la recentissima ordinanza del 27 ottobre 2023 n. 29831 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui, affinchè possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata di cui al comma 3 dell’art. 96 c.p.c, occorre provare nel giudizio (innanzi alla Corte di Cassazione) la sola mala fede o colpa grave della parte già condannata nei precedenti giudizi, non essendo richiesta sul piano processuale né la domanda di parte né la prova del danno. Ciò in quanto la parte già condannata nei precedenti giudizi, se avesse usato un grado minimo di diligenza avrebbe facilmente potuto avvertire sul piano processuale l’infondatezza o inammissibilità della propria domanda con la conseguente meritevole sanzione per abuso del diritto di impugnazione (avendo proposto ricorso in Cassazione), evitando di incorrere in responsabilità aggravata per lite temeraria.
Appare evidente come tale recente pronuncia rappresenti una innovazione nel campo della condanna per responsabilità aggravata.
Sul punto erano già intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali avevano deliberato che: “costituisce infatti indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o inammissibilità della propria posizione, ovvero senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. U, 32001/2022).