Con sentenza n. 343 del 7 marzo 2023, il TAR Calabria sez. II ha chiarito che il diritto di accesso agli atti (c.d accesso documentale) riconosciuto dall’art. 22 della legge sull’azione amministrativa (L.n. 241/1990) concerne “documenti amministrativi già esistenti in “rerum naturae” ovvero documenti che come tali si trovano nella disponibilità materiale della Pubblica Amministrazione, distinguendoli dalle informazioni, che pur possedute da quest’ultima, non sono liberamente accessibili fino a quando esse non abbiano formato oggetto di specifici documenti amministrativi”.
Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore riguardante il procedimento amministrativo, le sue forme e procedure, uno dei principi richiamati dalla legge sull’azione amministrativa ed in particolare dall’art. 22 L. 241/90 ovvero il diritto di accesso agli atti secondo il T.A.R Calabria 2023 nella pronuncia n. 342 del 7 marzo 2023.
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Diritto di accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/90 e principio di trasparenza della P.A
Il diritto di accesso agli atti amministrativi costituisce un principio generale dell’attività amministrativa finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Il fondamento giuridico del diritto di accesso va individuato pertanto nel principio di trasparenza dell’attività amministrativa e più a monte negli artt. 97 e 98 Cost., ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici. Inoltre, poiché poi esso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell’art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione.
Il diritto di accesso agli atti amministrativi viene disciplinato dall’art. 22 al Capo V della L. n. 241/90 e permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l’accesso.
L’oggetto del diritto d’accesso è il documento amministrativo definito nell’art. 22 come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Esso deve essere negato qualora dalla divulgazione dei documenti amministrativi possa derivare una lesione (…) alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche (art. 24).
A seguito dell’intervento legislativo attuato con la l. n. 15 dell’11 febbraio 2005 che ha innovato profondamente la già citata legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), il diritto di accesso presenta oggi una disciplina più organica e completa. In particolare, così come stabilito dall’ art. 22 novellato dalla predetta legge n. 15/2005 alla lett. a) del comma 1 il diritto di accesso viene definito come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi e ciò in ossequio al principio di trasparenza a cui deve essere informata tutta l’azione della P.A.
Diritto di accesso agli atti: oggetto dell’istanza di accesso: documenti amministrativi e non informazioni
Ciò premesso analizziamo la motivazione della recente sentenza n. 342 del TAR Calabria sez. II pubblicata il 7 marzo 2023.
Nel caso che a noi occupa, il TAR Calabria intervenendo in materia di diritto di accesso agli atti, rigettava il ricorso esercitato da un avvocato, il quale aveva fatto istanza di accesso al relativo Ordine, al fine di prendere visione di una serie di documenti ed informazioni, tra cui la sua iscrizione, con attestazione della data, nel registro dei praticanti avvocati e poi in quello successivo degli avvocati. A tale istanza l’Ordine di Catanzaro aveva opposto diniego al rilascio di quanto richiesto, rilevando che la tipologia di documentazione non sarebbe stata nella diretta ed immediata disponibilità dell’Ente implicando attività di ricerca, indagine, raccolta e certificazione del contenuto non esigibile.
Condividendo quanto espresso dall’Ordine, il TAR Calabria ha stabilito che affinchè l’istanza di accesso possa essere accolta essa deve riguardare, all’insegna di quanto già stabilito dall’art. 22 e ss. L. n. 241/90, documenti già esistenti nella loro materialità non essendo accessibili le informazioni in possesso della P.A che non abbiano forma di documento amministrativo. In altri termini le informazioni, pur possedute dalla P.A, per essere accessibili devono formare oggetto di specifici documenti amministrativi.
Come ribadito dalla recente giurisprudenza, l’istanza di accesso può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata ed in possesso dell’Amministrazione (Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022 n. 7764) e non può comportare la necessità, come nel caso in esame, di una ulteriore attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario dell’istanza.
Eppure, sempre di recente è stato altresì affermato in giurisprudenza che “non si può pretendere da chi esercita il diritto di accesso (che è situazione giuridica strumentale all’acquisizione di dati e informazioni che evidentemente non si conoscono) l’esatta individuazione di tutti gli estremi identificativi degli atti richiesti; l’istante è tenuto semplicemente a fornire gli elementi occorrenti a individuare gli atti richiesti di cui abbia disponibilità e/o conoscenza” (cfr. T.A.R. Campania. sez. VII, 09/02/2023, n.925).
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