È stato finalmente pubblicato il nuovo Decreto, atteso da tempo sia dalla categoria degli Ordini degli Avvocati che dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), attraverso cui è possibile, per gli avvocati stessi accedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, ai servizi offerti dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Analizziamo da vicino il recente decreto e le novità da esso introdotte.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sull’intricato panorama legale nel settore della nuova regolamentazione introdotta dal recente Decreto 6 ottobre 2023, in merito alla possibilità offerta agli avvocati di ottenere informazioni anagrafiche per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale. Siamo qui per aiutarti a comprendere le nuove regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze
Il Decreto 6 ottobre 2023: Cosa è l’ANPR? Cosa dobbiamo sapere?
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è una banca dati unica a livello nazionale che raccoglie i dati dei cittadini residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (AIRE).
Si tratta dunque di una anagrafe unica, sicura e digitale per tutti, che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l’intera Pubblica amministrazione.
Il Decreto 6 ottobre 2023: Cosa prevede? Come funziona il servizio?
Con il Decreto 6 ottobre 2023 diviene effettiva la possibilità per gli avvocati di ottenere informazioni anagrafiche, accedendo ai servizi espletati dall’ANPR, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, relative a persone coinvolte in procedure legali.
In particolare, gli avvocati possono accedere ai certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR individuati nell’Allegato 1 «Disciplinare tecnico» del citato Decreto.
L ’Allegato 1 definisce le modalità operative per richiedere ed ottenere in modalità telematica, da parte degli avvocati, i predetti certificati anagrafici attraverso l’ANPR.
La richiesta di certificati anagrafici è possibile qualora essa sia effettuata da una specifica area distinta da quella pubblica dedicata invece ai cittadini.
Ad una prima fase volta all’identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2 mediante le modalità definite dai commi 2-quater dell’art. 64 CAD (secondo cui l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica) e 2-nonies (secondo cui l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica può avvenire anche con la CNS) segue una seconda fase di verifica dell’iscrizione dell’avvocato al relativo albo o elenco di cui al decreto del Ministero della giustizia del 12 settembre 2016, n. 178 e all’art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per il tramite della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50-ter del CAD.
Superate con successo le predette fasi, l’avvocato potrà accedere nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it – agli appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici di cittadini iscritti all’ANPR.
Per la richiesta, l’avvocato è tenuto ad inserire gli elementi identificativi del soggetto di cui richiede il certificato (codice-fiscale ovvero nome-cognome-data e luogo di nascita);
il certificato è reso immediatamente disponibile nel sito web di ANPR all’avvocato che lo ha richiesto, previa conferma da parte dell’avvocato stesso dell’utilizzo per finalità esclusivamente connesse all’esecuzione del mandato professionale.
I certificati sono esenti dall’imposta di bollo.
Ogni avvocato può chiedere fino a 30 certificati al giorno.
Il servizio è accessibile anche da smartphone
Il Decreto 6 ottobre 2023: cosa non può chiedere l’ avvocato?
Sono inibite all’avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di mera estrazione di elenchi di iscritti nell’ANPR.