Di recente è stato definitivamente approvato dal Parlamento il Disegno di legge (DDL) n. 1324 recante Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi prodotti in modo sintetico, con l’intento di tutelare la salute umana preservando al contempo il patrimonio agroalimentare. Il Disegno di legge stabilisce inoltre che i prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali non potranno essere chiamati “carne”. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore agroalimentare il recentissimo Disegno di legge che sancisce il divieto di produrre in Italia “carne sintetica”.
Carne sintetica: cosa è la carne sintetica?
La carne coltivata o carne a base cellulare definita nel linguaggio comune anche carne in vitro o più impropriamente carne sintetica, è un prodotto di carne animale derivante da cellule staminali allevate in laboratorio.
Ciò posto rispetto alla carne ottenuta in modo tradizionale, la carne sintetica costituisce, per molti, una alternativa preferibile sotto il profilo etico non richiedendo uccisioni e riducendo al contempo rischi di crudeltà su animali.
La carne sintetica è rispetto alla carne ottenuta in modo tradizionale estremamente costosa a causa del richiesto impiego di specifiche e sofisticate (sebbene emergenti e in quanto tali discusse) tecnologie.
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Carne sintetica: il divieto in Italia: Il principio di precauzione previsto dall’art. 7 del Regolamento UE n. 178/2002
Il Disegno di legge n. 1324, da poco approvato, vieta come già detto, di produrre ed immettere sul mercato alimenti e mangimi ottenuti a partire da colture cellulari e di utilizzare la denominazione “carne” per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
Le nuove norme adottate con il citato Disegno di legge mirano sia a tutelare la salute umana che a preservare il patrimonio agroalimentare, inteso come insieme di prodotti espressione socioeconomica e culturale dell’Italia, ritenuti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Inoltre, esse fissano una chiara distinzione tra prodotti a base di carne tradizionale e quelli a base di proteine vegetali al fine di evitare confusione tra i consumatori garantendo trasparenza sulla regolamentazione degli alimenti prodotti in modo sintetico.
Ciò posto in ambito europeo, tali recenti norme risultano essere in linea con le disposizioni unionali che promuovono l’applicazione nel settore agroalimentare del principio di precauzione sancito dall’art. 7 del Regolamento UE n. 178/2002.
Il principio di precauzione non è definito dal Trattato sull’Unione Europea che esplicitamente se ne occupa soltanto in riferimento alla tutela ambientale. Tuttavia, nella pratica la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute dell’uomo, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di tutela prescelto dalla Comunità.
Alla luce di siffatto principio, le nuove norme introdotte con il Disegno di legge n. 1324 fanno espresso divieto agli operatori del settore alimentare e dei mangimi di impiegare nella produzione, di vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero di promuovere ai suddetti fini, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Carne sintetica: divieto in Italia: sanzioni amministrative pecuniarie previste dal recente D.D.L n.1324
Il DDL n. 1324, prevede per coloro che violeranno i nuovi divieti sanzioni amministrative pecuniarie da diecimila sino a sessantamila euro, oppure sino al 10% del fatturato annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento della violazione, ma entro un tetto massimo di centocinquantamila euro.
In relazione alla gravità della violazione e alla sua durata, le sanzioni potranno arrivare fino anche alla chiusura dello stabilimento.
Tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle norme del più volte richiamato DDL saranno oltre al Ministero della Salute e al Ministero dell’Agricoltura, le Regioni e le Province autonome, l’Ispettorato centrale per la tutela e prevenzione frodi, l’Agenzia delle dogane, la Guardia di Finanza, le Capitanerie di porto ed i competenti reparti dei Carabinieri.