Di recente, il Consiglio di Stato sez. VI, con sentenza del 9 ottobre 2023 n. 8776, ha stabilito che se si vuole realizzare un forno a legna in muratura di rilevanti dimensioni occorre, ai sensi della lett. a) dell’art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia, il rilascio del permesso di costruire, tenuto conto del mero aspetto dimensionale a prescindere da ogni aspetto funzionale del manufatto edilizio stesso.
Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore delle normative sia edilizie che ambientali se sia necessario il permesso di costruire per un forno a legna di non modeste dimensioni.
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Il permesso di costruire: l’art. 10 lett. a) del D.P.R n. 380/2001 Testo unico dell’Edilizia: gli interventi edilizi di nuova costruzione
Il permesso di costruire rappresenta il titolo edilizio che viene rilasciato in forma espressa dal Comune.
L’art. 10 del D.P.R n. 380/2001 o Testo unico dell’edilizia enuclea gli interventi che devono essere assoggettati al permesso di costruire. Tra questi, per quel che a noi interessa, (oltre ad interventi di ristrutturazione urbanistica ed interventi di ristrutturazione edilizia definita “pesante” comportando in tal senso modifiche della volumetria complessiva degli edifici), la lett. a) del citato articolo include gli interventi di “nuova costruzione”.
Compete alle Regioni la facoltà di individuare in modo autonomo ulteriori interventi assoggettati al permesso di costruire, potendo le Regioni stesse anche stabilire i mutamenti d’uso che richiedono il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il permesso di costruire: incertezza e difficoltà interpretative sulle diverse tipologie di interventi edilizi: gli interventi edilizi di nuova costruzione definiti “minori”
Nonostante il citato D.P.R. n. 380/2001 individui con sufficiente precisione gli interventi edilizi ed i correlati titoli abilitativi, sovente i confini tra le differenti tipologie di interventi appaiono sfumati, generando incertezza e difficoltà interpretative. Ciò in quanto l’interpretazione delle normative edilizie soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra interventi soggetti a procedure come il permesso di costruire, l’edilizia libera o la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A) può divenire complessa a seguito di ambiguità o interpretazioni diverse delle norme. Tale situazione, particolarmente evidente da oltre un ventennio presso le adite aule di giustizia di ogni ordine e grado, interessa in gran parte gli interventi edilizi di nuova costruzione definiti “minori” ovvero quegli interventi che riguardano non l’immobile principale bensì le pertinenze e cioè le unità immobiliari strettamente connesse e funzionalmente dipendenti dall’immobile principale stesso e che, come tali, non incidono sul carico urbanistico.
Il permesso di costruire per la realizzazione di un forno a legna di non modeste dimensioni: il punto del Consiglio di Stato sez. VI nella recente sentenza del 9 ottobre 2023 n. 8776
Nel caso che ci occupa veniva realizzato un manufatto per uso familiare che pur non essendo di modeste dimensioni (m 2,08 x 1,98 x 2,04 di altezza alla gronda, e m 2,36 di altezza al colmo, con prolungamento di m 1,54 x 4,00) risultava privo di autonomia funzionale ed accessoria essendo destinato ad una funzione servente rispetto ad un preesistente edificio principale e in quanto tale inidoneo a determinare un aumento del carico urbanistico. Trattandosi di opera accessoria, secondo parte appellante andava qualificata come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del citato D.p.r. n. 380/2001.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso nel caso di specie che il manufatto potesse considerarsi un’aggiunta cioè un’opera accessoria, una pertinenza o un complemento all’edificio principale proprio per le non modeste dimensioni strutturali dell’opera edilizia realizzata.
A dire del Consiglio di Stato le opere accessorie a preesistenti manufatti sebbene strumentali ad essi, sono comunque assoggettate al regime edilizio del rilascio del permesso di costruire in ragione delle loro rilevanti dimensioni. Ciò che conta è il mero aspetto strutturale prescindendosi del tutto dal profilo funzionale.
In definitiva la realizzazione di un forno in muratura di non modeste dimensioni strutturali costituisce una costruzione indipendente avente una funzione autonoma (e non servente) ai sensi della lett.a) dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia, rendendo di conseguenza necessario per la sua realizzazione il rilascio del permesso di costruire.