Di recente in data 16 novembre, la Commissione Europea è intervenuta nel settore delle concessioni balneari esprimendo le proprie valutazioni sul presunto mancato adempimento da parte dell’Italia agli obblighi derivanti sia dall’art. 12 della Direttiva servizi n. 126/2003 CE (Direttiva Bolkenstein) che dall’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). A dire della Commissione Europea, il nostro Paese avrebbe indiscriminatamente permesso o mantenuto proroghe simili a quelle già vietate dalle leggi europee poiché non in linea con la normativa unionale.
Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore delle concessioni balneari le presunte violazioni alle norme unionali, in riferimento al quadro normativo italiano che disciplina le concessioni balneari.
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Concessioni balneari: le presunte violazioni dell’art. 12 della Direttiva servizi 2006/123 CE e dell’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
In Italia la situazione relativa al turismo costiero e dei servizi ricreativi viene descritta come caratterizzata da una grave incertezza giuridica. La reiterata proroga delle concessioni balneari oltre a scoraggiare l’ingresso di nuovi prestatori di servizi, crea incertezza giuridica, con conseguenti gravi pregiudizi per gli attuali concessionari che si trovano a dover affrontare ricorsi giurisdizionali ed annullamenti da parte dei tribunali italiani a fronte della discussa legittimità del quadro normativo italiano con quello europeo.
In tale contesto la Commissione Europea, (vedi pure articolo: Concessioni balneari: nuova Sentenza UE e implicazioni legali) (già con lettera di costituzione in mora del 3 dicembre 2020), aveva ritenuto che il nostro Paese, pur mantenendo proroghe ex lege delle attuali concessioni balneari, avrebbe violato sia l’art. 12 della Direttiva servizi 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein) relativo al mercato interno e riguardante il divieto di proroghe automatiche, sia l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) riguardante il principio di libertà di stabilimento dei cittadini e delle imprese nell’Unione Europea.
A dire della Commissione, la legislazione italiana avrebbe riprodotto disposizioni già ritenute contrarie al diritto unionale a seguito della precedente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 14 luglio 2016 nel caso Promoimpresa. A conforto di quanto espresso dalla Commissione, successivamente, il Consiglio di Stato italiano con le sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 avrebbe condiviso quanto già espresso dalla Corte di Giustizia Europea nel caso Promoimpresa addivenendo alle medesime conclusioni (confermando in tal senso sia la validità e l’applicabilità diretta della Direttiva servizi al settore delle concessioni balneari che l’obbligo di imporre procedure di selezione imparziale e trasparente ai potenziali candidati, oltre al divieto di rinnovi automatici), rilevando gli stessi profili di incompatibilità della legislazione italiana con la normativa europea.
Conseguentemente a fronte di ciò, in risposta alle perplessità espresse dalla Commissione Europea, il Legislatore italiano era intervenuto al fine di adeguare maggiormente la propria legislazione alle leggi europee.
Inizialmente con legge n.118/2022 (Legge Concorrenza) veniva fissato per la scadenza delle concessioni ancora in essere il termine del 31 dicembre 2023, delegando poi il Governo ad adottare successivi decreti legislativi al fine di riordinare e semplificare l’intricata disciplina in materia.
Successivamente con la recente legge n. 14/2023 (adottata attraverso il decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022) con la modifica del comma 2 dell’art. 3 della citata Legge Concorrenza viene introdotta una ulteriore scadenza delle concessioni e dunque una nuova proroga fino alla data fissata al 31 dicembre 2024 diviene la regola generale delle concessioni balneari attuali.
Concessioni balneari: le criticità della recente Legge nazionale n. 14/2023 rispetto alla normativa europea
A dire della Commissione Europea una delle più rilevanti criticità introdotte dalla recente legge nazionale n. 14/2023 sarebbe quella di aver previsto, oltre alla proroga generale al 31 dicembre 2024, anche un periodo di proroga indefinito e potenzialmente illimitato, stante il divieto di pubblicazione di bandi di assegnazione delle concessioni fino all’adozione da parte del Governo di decreti legislativi (che tuttavia sono ad oggi rimasti inattuati a seguito del fatto che la delega al Governo per l’adozione di tali decreti è scaduta).
In definitiva sebbene la citata Legge, adottata al fine di introdurre i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità così come richiamati dalla giurisprudenza europea nel caso Promoimpresa, abbia ulteriormente prorogato la validità delle attuali concessioni balneari (stabilendone la scadenza al 31 dicembre 2024), ha tuttavia mantenuto la validità delle concessioni balneari in modo contrastante con il diritto unionale introducendo la possibilità di una proroga indefinita, in assenza di nuovi decreti legislativi e con la continuità della efficacia delle concessioni esistenti.
Tale recente legge nazionale non avrebbe pertanto eliminato l’incompatibilità della legislazione italiana sia con l’art. 12 della Direttiva Bolkenstein che con l’art. 49 del TFUE, mantenendo sostanzialmente invariato lo stato della normativa italiana ad oggi vigente.
Concessioni balneari: la carenza dell’attuale quadro normativo italiano rispetto al diritto unionale e la necessità di riforme urgenti
Alla luce di quanto considerato appare evidente come la descritta situazione tratteggi una tensione tra la legislazione nazionale e l’interpretazione delle disposizioni europee.
La Corte di Giustizia Europea sottolinea l’importanza di porre rimedio alle carenze dell’attuale quadro normativo italiano quanto prima, al fine di garantire condizioni favorevoli per una concorrenza aperta, trasparente ed efficace nel settore turistico balneare italiano. In proposito si evidenzia come la conformità con il diritto unionale sia essenziale, incoraggiando procedure di selezione aperte e pubbliche basate su criteri non discriminatori, trasparenti ed oggettivi. Al fine di promuovere gli investimenti migliorando la qualità dei servizi offerti ai consumatori, occorrono riforme urgenti che garantiscano oltre ad entrate adeguate al bilancio pubblico, la conservazione del turismo costiero e dei servizi ricreativi, settore cruciale per l’economia del nostro Paese.