Di recente, con sentenza n. 7 del 24 aprile 2024, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria è intervenuto sul principio della continuità del possesso dei requisiti di ammissione che devono possedere le imprese al fine di poter validamente partecipare alle gare d’appalto pubblico e nello specifico della regolarità fiscale a cui sono tenute le imprese stesse.
Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel più ampio settore dei contratti pubblici, l’importanza che assume il richiamato principio e nello specifico la regolarità fiscale che ogni impresa che concorre nell’ambito di una procedura di gara pubblica deve poter possedere.
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Regolarità fiscale: non basta accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’Agenzia delle Entrate: il caso di specie
La vicenda processuale riguardava il ricorso presentato da una impresa risultata seconda in una gara d’ appalto per il servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari. Secondo tale impresa, la ditta che aveva vinto l’appalto, dunque risultata aggiudicataria della gara, avrebbe dovuto esserne esclusa a causa di sue irregolarità fiscali. Il T.A.R Lombardia respingeva il ricorso. Veniva pertanto proposto appello. Con ordinanza di rimessione il Consiglio di Stato sez. III decideva di rinviare la questione alla decisione dell’Adunanza Plenaria.
Regolarità fiscale: non basta accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’Agenzia delle Entrate: le certificazioni fiscali: cosa sono?
Le certificazioni fiscali costituiscono attestazioni che vengono rilasciate dalle autorità competenti, ovvero dall’Agenzia delle Entrate o da altra eventuale amministrazione titolare dei poteri impositivi e riguardano la regolarità fiscale o contributiva dell’impresa concorrente. Trattasi di dichiarazioni di scienza che fanno prova fino a querela di falso esonerando la stazione appaltante da ulteriori accertamenti. Ciò significa, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80 e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che le dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara si pongono al di sopra di ulteriori accertamenti effettuati dalla stazione appaltante, rappresentando la prova sufficiente che non sussistano motivi per cui l’impresa debba essere esclusa dalla procedura di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).
Regolarità fiscale: non basta accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’Agenzia delle Entrate: il principio della continuità del possesso dei requisiti di ammissione alle procedure di gara
Come regolato dall’art. 85 comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, l’impresa concorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, è tenuta ad autodichiarare, attraverso il documento di gara unico europeo (DGUE), l’assenza di cause che possano escluderla dalla procedura di gara, ovvero nello specifico l’assenza di debiti tributari. Tale autodichiarazione, certificata dall’Agenzia delle Entrate, deve coprire l’intero periodo che va dalla presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto ed oltre, cioè fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale.
Trattasi del principio della continuità del possesso dei requisiti di ammissione alle procedure di gara tra cui spicca, come già detto, nello specifico la regolarità fiscale ovvero l’assenza di debiti fiscali da parte dell’impresa concorrente.
Secondo consolidata giurisprudenza l’impresa che intende partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica deve possedere, continuativamente i requisiti di ammissione e cioè dal momento della autodichiarazione fino alla conclusione del contratto (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113).
In definitiva, l’impresa concorrente partecipando ad una procedura a evidenza pubblica ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti informando tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarla degli stessi. Tale onere dichiarativo, pur non costituendo un dovere in capo all’impresa, deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione siano improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede” (Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882).
La richiamata disposizione ha, difatti, posto un principio generale sull’attività amministrativa estendendosi altresì allo specifico settore dei contratti pubblici (Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882).
Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482).
Regolarità fiscale: non basta accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’Agenzia delle Entrate: conclusioni dell’Adunanza Plenaria
Nel caso in esame, la questione riguardava un debito fiscale relativo al mancato pagamento del contributo unificato da parte dell’impresa aggiudicataria della gara.
A dire dell’Adunanza Plenaria, l’impresa aggiudicataria sarebbe stata priva del requisito della regolarità fiscale essendo il debito stato accertato e non contestato dalla controparte. Anche se al momento della presentazione dell’offerta non risultavano debiti nel cassetto fiscale ciò, tuttavia, non avrebbe influito sulla validità della violazione del requisito della regolarità fiscale da parte dell’impresa aggiudicataria della gara, essendo necessario possedere i requisiti della regolarità fiscale anche dopo tale momento, tenuto conto dei principi di collaborazione e buona fede applicabili anche ai contratti pubblici.