Sulla spinosa questione di grande attualità per i Comuni costieri italiani, relativa alle proroghe delle concessioni demaniali marittime, in particolare quelle con finalità turistico-ricreative, si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato sez. VII con sentenza n. 4479 del 22 maggio. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore delle concessioni demaniali marittime, la predetta questione.
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Sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: perché l’illegittimità delle proroghe?
In materia di demanio marittimo ed in particolare di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, il CDS ha recentemente ribadito, sulla scia della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’Adunanza Plenaria di cui alla nota sentenza n. 17/2021 nonché di tutta la conforme giurisprudenza successiva, (sulla questione vedi pure articolo:Concessioni balneari italiane: normativa europea e criticità )che tutte le proroghe (anche quelle ottenute in favore di concessionari tramite una precedente procedura selettiva, il cui termine sia scaduto) riguardanti le concessioni demaniali marittime in particolare quelle con finalità turistico-ricreative, sono da considerarsi illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale. Ma perché?
Nel ribadire l’illegittimità delle concessioni demaniali marittime, il CDS con la pronuncia in commento, ribadisce con forza, il principio secondo cui il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime non può prescindere dall’esito di una procedura ad evidenza pubblica che sia trasparente, imparziale e selettiva, tenuto conto dei principi della concorrenza derivanti dagli artt. 49 (principio della libertà di stabilimento) e 56 (principio della libera prestazione di servizi) del T.F.U.E.
A dire dei Giudici di Palazzo Spada “le spiagge italiane per conformazione, ubicazione e attrazione turistica presentano tutte nel loro insieme un interesse transfrontaliero certo, il che implica che la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica e generalizzata si pone in contrasto con gli artt. 49 e 56 Tfue, in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, a maggior ragione in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere”.
Sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime: la regola da applicare
Le pubbliche amministrazioni per poter assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, non possono non tenere conto della regola prescritta dall’art. 12 della Direttiva 2006/123 CE -Bolkenstein-secondo cui in ragione delle caratteristiche stesse delle concessioni, occorre, ricorrendo il presupposto della scarsità delle risorse naturali, la previa indizione della procedura ad evidenza pubblico, con la conseguenza che sono da ritenersi illegittime eventuali proroghe.
Evidenzia il Giudice Amministrativo che anche quando le Pubbliche Amministrazioni «non ritengano applicabile l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del T.F.U.E. e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione».
L’obbligo di applicare l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE ovvero l’art. 49 del T.F.U.E., in linea del tutto teorica, verrebbe meno soltanto in assenza di entrambe le condizioni della scarsità della risorsa e dell’interesse transfrontaliero della concessione, tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale. In ogni caso siffatta valutazione spetterebbe sempre al vaglio di un Giudice con la naturale conseguenza che eventuali procedure di proroga in un simil contesto dovrebbero considerarsi illegittime.