Il T.A.R Campania in una recente pronuncia (T.A.R Campania sez. VI 23 agosto 2023 n. 4848) è intervenuto a delineare i poteri spettanti alla P.A qualora si verifichino abusi sul suolo demaniale marittimo. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti in materia di occupazioni demaniali marittime, cosa è tenuta a fare la P.A in presenza di abusi commessi sul suolo demaniale marittimo.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza misurata nel tempo è qui per aiutarti a comprendere quali sono i poteri spettanti alla P.A nel caso di abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo e le conseguenze giuridiche in cui incorre colui che ha commesso tali abusi. Non perdere tempo, contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo: i poteri della P.A secondo le fonti del diritto speciale: gli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione
In Italia il suolo demaniale marittimo appartiene allo Stato e viene gestito dalla P.A. competente per territorio.
Gli abusi sul suolo demaniale marittimo possono configurarsi in molteplici modi e con diversa consistenza. Essi sono correlati alle differenti modalità di utilizzazione dei beni demaniali, nonché all’esistenza o meno del titolo concessorio ed al contenuto dello stesso.
Le fonti del diritto speciale che disciplinano le occupazioni demaniali abusive in ambito marittimo sono gli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione.
L’art. 54 del codice della navigazione stabilisce che in presenza di occupazioni abusive, cioè avvenute senza titolo, di zone appartenenti al demanio marittimo che impediscano o ne limitino la fruibilità, la P.A ha il potere di infliggere sanzioni. In particolare, l’Autorità amministrativa competente, una volta verificato l’abuso, ordina al contravventore (colui che ha commesso l’abuso) di rimettere le cose nello stato originario (riduzione in pristino) entro un periodo di tempo già prefissato nell’ordine. Qualora costui non aderisca a tale ordine, l’Autorità amministrativa interviene direttamente, a spese del contravventore stesso, al fine di ripristinare lo stato originale dei luoghi occupati abusivamente nell’area demaniale marittima.
L’art. 1161 del predetto codice punisce sia l’occupazione abusiva di aree del demanio marittimo o aeronautico o di zone portuali che innovazioni non autorizzate, nonché qualsiasi inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo (..), tra i quali rientra l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva.
Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo: i poteri della P.A alla luce della recente sentenza T.A.R Campania sez. VI 23 agosto 2023 n. 4848
Come già detto in base all’ art. 54 del codice della navigazione, rispetto agli abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo, l’Amministrazione competente ha una potestà sanzionatoria rilevante. Tale potestà, alla luce della richiamata sentenza T.A.R. Campania, può essere sempre esercitata a prescindere dall’eventuale lasso di tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento.
Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo: i poteri della P.A: la mancanza della motivazione da parte della P.A nel provvedimento di ingiunzione
A dire del T.A.R Campania deve anche ritenersi che l’esercizio dei poteri sanzionatori di fronte ad abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo non richiede, all’interno del provvedimento di ingiunzione, motivazione alcuna da parte della P.A in ordine alle ragioni di interesse pubblico che impongono la rimozione dell’abuso. Ciò in quanto a prevalere è l’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” (ovvero al ripristino dello stato originario delle cose anteriore all’abuso) anziché l’interesse del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima.
Al riguardo devono ritenersi valevoli i principi dettati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), che stabiliscono (sebbene nel differente ambito degli abusi edilizi), che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione alcuna in ordine alle ragioni di interesse pubblico che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso (Cons. Stato, sez. VI, 18/12/2017 n. 5954)” – Tar Sicilia, sez. I, sent. 2404/2022). In definitiva il corretto uso del demanio pubblico marittimo risulta essere l’interesse pubblico prevalente da tutelare, obbligando la P.A a provvedere per la sua salvaguardia malgrado il tempo trascorso.
Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo: la figura del contravventore
La recente sentenza del T.A.R Campania delinea anche la figura del contravventore ovvero di colui che commette l’abuso di occupazione del suolo demaniale marittimo ampliando la portata dell’art. 54 codice della navigazione. In particolare, a dire del T.A.R, rientra nella figura di contravventore “non solo colui che risulta essere proprietario catastale della costruzione abusivamente edificata a suo tempo in zona demaniale, ma anche chi abbia in concreto serbato un contegno antigiuridico ex art. 54 Cod.Nav. e finanche chi ritrae un beneficio dalla disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato sul demanio” (cfr. TAR Puglia, Lecce, 07 febbraio 2006, n. 793).
In altri termini, ciò significa che contravventore non è soltanto colui che vanta un diritto reale sull’immobile (dunque il proprietario dell’immobile abusivo realizzato sul suolo demaniale marittimo), ma anche chi avendo la disponibilità in concessione dell’area demaniale continua ad esercitarla traendone vantaggio.