Con una recentissima pronuncia di gennaio 2024, il Consiglio di Stato è tornato a discutere dell’annosa questione delle concessioni demaniali marittime delineando, in particolare, in caso di vendita o di esecuzione forzata, l’istituto del subingresso ovvero della sostituzione del nuovo soggetto in veste di acquirente od aggiudicatario della concessione al concessionario uscente. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel settore delle concessioni demaniali quali implicazioni scaturiscono, in caso di vendita o di esecuzione forzata, in forza del subingresso del nuovo soggetto nel rapporto concessorio demaniale.
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Concessioni demaniali marittime: l’istituto del subingresso: in cosa consiste? Cosa dobbiamo sapere?
Nelle concessioni demaniali marittime il subingresso, disciplinato dall’art. 46 cod. nav. (R.D. n.327 del 1942), rappresenta l’istituto attraverso cui un soggetto subentra in una concessione demaniale marittima già rilasciata precedentemente ad un altro soggetto. Si tratta di un istituto sui generis del tutto differente da istituti affini come il rilascio della concessione o la mera autorizzazione.
Ciò posto, appare necessario chiarire, sin d’ora, che il subingresso non consiste in una nuova autorizzazione od in un atto di mera amministrazione, bensì trattasi di novazione soggettiva rispetto al rapporto concessorio preesistente. Cosa significa questo? Significa che nonostante permangano le condizioni e le scadenze della concessione originaria, il subentrante diventa a tutti gli effetti il nuovo titolare della concessione con tutte le implicazioni e gli obblighi che ne derivano, sostituendosi nella posizione del concessionario cedente.
Concessioni demaniali marittime: la procedura del subingresso
L’istituto del subingresso costituisce, nelle concessioni demaniali marittime, un procedimento alquanto complesso che stravolge il rapporto concessorio preesistente comportandone una sostanziale modifica.
Come stabilito al comma 1 dell’art. 46 cod. nav., qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere alla parte concedente l’espressa dovuta autorizzazione, non potendo la procedura del subingresso avvenire per mero silenzio assenso ex art. 20 L. n. 241/1990. Ciò significa nella prassi che, su istanza del concessionario cedente, è possibile che il nuovo soggetto acquirente o aggiudicatario della concessione subentri a condizione che l’amministrazione concedente adotti ad hoc un provvedimento espresso.
Concessioni demaniali marittime: il subingresso: il punto del CDS nella recente pronuncia
Il Consiglio di Stato sez. VII è di recente intervenuto, in tema di concessioni demaniali marittime, affrontando il caso in cui l’amministrazione concedente, nelle specifiche ipotesi di vendita o di esecuzione forzata di impianti od opere costruite dal concessionario su suolo demaniale, non intenda autorizzare il subingresso del nuovo soggetto negando di conseguenza la relativa autorizzazione.
A dire del Consiglio di Stato, in siffatta ipotesi, a risolvere la questione soccorrerebbe l’art. 30 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, il cui comma 3 stabilisce espressamente che proprio in caso di vendita di opere od impianti costruiti su beni demaniali dal concessionario si applicherebbero le disposizioni relative alla decadenza, laddove in caso di esecuzione forzata quelle relative alla revoca dalla concessione. Cosa significa questo?
Secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato ciò significherebbe che proprio ai sensi del citato art. 30 spetterebbe solo al concessionario esercitare direttamente la concessione, non potendo costui inserire altri soggetti nella gestione della concessione in considerazione del fatto che il rapporto concessorio è connotato dall’intuitus personae. Dunque, in caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o l’aggiudicatario della vendita forzata delle opere od impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali può subentrare nella concessione soltanto previa autorizzazione dell’amministrazione concedente, a prescindere da qualsiasi iniziativa del precedente concessionario.