La Cass. civ. sez. II è recentemente intervenuta con la ordinanza n. 11519 del 3 maggio 2023 in tema di contratti conclusi con P.A. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti in contratti conclusi con la PA le novità dalla Cassazione su forma scritta chiarendo cosa cambia rispetto alla precedente giurisprudenza.
I contratti conclusi con PA: cosa fare quando non risulta stipulato alcun contratto in forma scritta? Analizziamo il caso pratico
Nel caso preso in esame la vicenda riguardava un privato che agiva contro un Comune siciliano chiedendo con decreto ingiuntivo il compenso per la custodia di veicoli sottoposti a fermo amministrativo. L’ingiunzione inizialmente concessa veniva successivamente revocata poiché non risultava essere stato stipulato tra le parti contraenti alcun contratto in forma scritta di deposito dei veicoli bensì vi erano i soli documenti relativi ai sequestri dei veicoli.
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Contratti conclusi con PA: la regola generale: forma scritta a pena di nullità
Secondo le disposizioni normative confortate da copiosa giurisprudenza, il principio cardine a cui si ispira tutta l’attività amministrativa è quello della trasparenza, che stabilisce la regola generale secondo cui i contratti conclusi con la P.A devono necessariamente essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta. Il requisito della forma scritta costituisce espressione del principio di rango costituzionale del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Per costante e risalente giurisprudenza, i contratti conclusi con la P.A., oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento (Cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 27910/2018, Cass. n. 12540/2016, Cass. n. 25798/2015, Cass. n. 24679/2013, Cass. n. 7297/2009).
Contratti conclusi con PA: la peculiarità rilevante della recente pronuncia della Cassazione: necessaria la forma scritta anche se viene manifestata separatamente in più documenti
La sentenza da noi analizzata introduce una peculiarità rilevante rispetto alla precedente giurisprudenza, ovvero che i contratti conclusi con la P.A, non esclusivamente quelli a trattativa privata con ditte commerciali, sono validi non necessariamente soltanto nel caso in cui siano stati stipulati e sottoscritti contestualmente dai contraenti e dunque in presenza di un unico documento. Cosa significa questo? Significa che le obbligazioni scaturenti dal contratto possono desumersi anche da una serie di documenti separati purchè disposizioni di legge specifiche permettano di considerarli come unitari. Nel caso da noi esaminato nonostante non risultasse alcun contratto relativo alla custodia dei veicoli, i verbali di sequestro insieme alle modalità di attuazione erano la manifestazione scritta delle condizioni contrattuali e dell’accordo delle parti (depositario e Comune).
Contratti conclusi con P.A: insieme alla forma scritta occorre anche una delibera dell’ente pubblico che autorizzi la stipula? Cosa dobbiamo sapere
La pronuncia sottoposta al nostro esame chiarisce che sebbene la forma scritta sia necessaria ai fini della valida conclusione di contratti stipulati con la P.A, non occorre la delibera dell’organo collegiale dell’ente pubblico che autorizzi la stipula. Ciò in quanto la delibera non rappresenta una proposta contrattuale bensì un atto interno all’ente pubblico.
Contratti conclusi con PA: per poter recedere dal contratto cosa devo fare? Si applica la disciplina del codice civile?
Ai contratti conclusi con la P.A, sebbene sia richiesta la forma scritta, trova comunque sempre applicazione la disciplina civilistica. Ciò significa che per poter recedere dal contratto concluso con la P.A, l’ente pubblico può farlo in qualsiasi forma a condizione che pervenga, secondo le norme generali codicistiche civili, a conoscenza del destinatario.
Contratti conclusi con P.A: Può la forma scritta essere sostituita da comportamenti concludenti delle parti e cioè essere in forma verbale?
Come abbiamo già visto, la forma scritta prevista dalla legge nei contratti conclusi con la P.A è necessaria. La forma scritta, tuttavia, non può essere sostituita da comportamenti concludenti e cioè essere in forma verbale. Ai contratti conclusi con la P.A non può trovare applicazione l’art. 1327 c.c. che prevede che il contratto si perfezioni anziché in forma scritta, mediante l’esecuzione delle prestazioni sulla base di comportamenti concludenti delle parti e dunque in via orale.