Il D. Lgs. n. 116/2020 (Decreto Rifiuti) è intervenuto apportando modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 152/2006 noto anche come Testo Unico dell’Ambiente (TUA), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Successivamente, tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche la L. n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto ulteriori importanti modifiche al suddetto D.Lgs n. 152/2006 (TUA). Quali sono queste modifiche? Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti il Decreto rifiuti 2020 e le sue modifiche.
La gestione dei rifiuti: Classificazione dei rifiuti: Cosa dobbiamo sapere?
Per una corretta gestione dei rifiuti il primo passo da compiere è rappresentato dalla loro esatta classificazione, inquadrando di conseguenza i rifiuti nella categoria dei rifiuti urbani o in quella dei rifiuti speciali. Tale onere incombe in capo al produttore dei rifiuti e dal cui esito discende la loro gestione secondo modalità che ne comportano il trattamento o lo smaltimento in determinati impianti piuttosto che in altri, con costi differenti a seconda delle diverse destinazioni.
La classificazione dei rifiuti costituisce pertanto un passaggio indispensabile e fondamentale i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi successive della gestione dei rifiuti.
Sotto tale profilo, la classificazione dei rifiuti in urbani o speciali e poi in pericolosi o non pericolosi dipende innanzitutto da come i rifiuti vengono individuati e descritti tramite gli appositi codici dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer).
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza maturata nel tempo è qui per aiutarti a comprendere il nuovo scenario introdotto dalle numerose modifiche al TUA in materia di smaltimento rifiuti.
La Classificazione dei rifiuti: Le nuove modifiche introdotte dal D.Lgs n. 116/2020 (Decreto Rifiuti)
Il D.Lgs n. 116/2020 (Decreto Rifiuti) recepisce le direttive europee sui rifiuti (UE 2018/851) e su imballaggi e rifiuti di imballaggio (UE 2018/852) e fa parte del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare.
Nel recepimento delle direttive europee sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (TUA) nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. Il D.Lgs n. 116/2020 (Decreto Rifiuti) è intervenuto su differenti disposizioni del TUA ovvero:
- L’ art. 183 introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”,
- L’ art. 184 modificando parzialmente al comma 3, l’elenco dei rifiuti speciali;
- L’ art. 198 che, con l’abrogazione della lett. g) del comma 2, fa venire meno il potere dei Comuni di poter considerare attraverso l’emanazione di propri regolamenti, per qualità e quantità, i rifiuti speciali non pericolosi come i rifiuti urbani. Analizziamo insieme l’impatto di queste nuove disposizioni sulla realtà ambientale.
La Classificazione dei rifiuti: La nuova definizione di rifiuti urbani
Partendo dalla definizione di rifiuti urbani offerta dall’art. 184 del D.lgs n. 152/2006 secondo cui, in via esemplificativa, sono rifiuti urbani quelli provenienti da civili abitazioni, da spazzamento delle strade o pulizia di aree verdi, il nuovo Decreto n. 116/2020 ha incluso in tale definizione al comma 1 lett. -ter) dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 altri “tipi” di rifiuti. In particolare, molti rifiuti che prima erano considerati “speciali” (ovvero provenienti da particolari attività produttive) sono diventati rifiuti urbani.
Nello specifico, vengono considerati rifiuti urbani quelli indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti anche da utenze non domestiche, quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” indicati nell’allegato L-quater del D.Lgs n. 116/2020 e prodotti dalle attività all’allegato L-quinquies del D.Lgs n.152/2006. Per i rifiuti indicati nell’allegato L-quater del D.Lgs n. 116/2020 si tratta di rifiuti organici, carta, plastica, metallo, legno ecc.; per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 (es. musei, scuole, alberghi, banche, ospedali, negozi di abbigliamento, ecc.) esse non rappresentano un elenco meramente tassativo, poiché sono da includere anche quelle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti. Sono escluse, comunque, le attività agricole e industriali.
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La classificazione dei rifiuti: Cosa sono i rifiuti speciali?
I rifiuti speciali sono quelli provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali, come elencati dall’ art. 184 TUA modificato dal D.lgs n. 116/2020. Secondo la tipologia, la consistenza, il volume e la provenienza, i rifiuti speciali vengono gestiti attraverso tecniche e procedure differenti, con lo scopo di evitare il rilascio di materiali pericolosi per l’ambiente in fase di raccolta e in fase di smaltimento.
A differenza dei rifiuti urbani, che sono principalmente di origine domestica (salve le modifiche apportate dal Dlgs n. 116/2020) i rifiuti speciali, hanno origine nelle attività di produzione come industrie e aziende. A seconda delle loro caratteristiche i rifiuti speciali sono suddivisi in rifiuti pericolosi e non pericolosi. La pericolosità di un rifiuto è determinata dalla presenza di sostanze inquinanti e nocive per l’ambiente e la salute umana. Questa tipologia di rifiuti deve essere gestita e smaltita da imprese autorizzate allo smaltimento.
La classificazione dei rifiuti: Le Competenze dei Comuni
In linea generale spetta ai Comuni la localizzazione, la realizzazione e la gestione di impianti, strutture e servizi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Con l’abrogazione della lettera g), del comma 2, dell’art. 198 del D.Lgs n. 152/2006 (TUA) i Comuni non possono più attraverso propri regolamenti fare sì che su tutto il territorio nazionale i rifiuti speciali, non pericolosi siano assimilabili, ex lege in modo uniforme per qualità e quantità, ai rifiuti urbani. Tale divieto opera proprio in osservanza alla nuova definizione, di matrice comunitaria già presa in esame, offerta dal nuovo Decreto n. 116/2020 (Decreto Rifiuti) sui rifiuti urbani.
Novità in materia di applicazione della TARI: Utenze non domestiche: Cosa dobbiamo sapere?
Il più volte citato D.Lgs. n. 116/2020 è intervenuto sull’art. 238 comma 10 del D.Lgs n. 156/2006 (TUA) prevedendo all’art. 3 comma 12 per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, provenienti da attività industriali conferendoli a soggetti diversi dal gestore pubblico, di non dover corrispondere la tariffa (TARI) rapportata secondo la quantità dei rifiuti conferiti, a condizione che le utenze medesime dimostrino di averli avviati al recupero.
Successivamente sul fronte ambientale, la Legge n. 118/2022 è intervenuta a modificare ulteriormente l’art. 238 comma 10 del Testo Unico Ambientale (TUA) riscrivendolo. Con l’art. 14 della Legge n. 118/2022 viene modificata la parte della disciplina relativa alle utenze non domestiche, che producono i rifiuti urbani. In particolare, viene modificato sia il periodo di validità della scelta fatta dall’impresa tra gestore del servizio pubblico e privato, sia il regime di corresponsione della componente tariffaria (TARI) rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.
In sostanza, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), possono scegliere se conferire i propri rifiuti urbani scegliendo il servizio pubblico, oppure ricorrendo ad un gestore privato. La scelta di avvalersi del servizio pubblico, ovvero ricorrendo al gestore privato e dunque al mercato, può avvenire per un periodo di tempo minimo di due anni (nella legislazione previgente con il D.Lgs n. 116/2020 era di cinque anni) a condizione che le utenze non domestiche dimostrino, mediante attestazione rilasciata dal soggetto competente ad effettuare l’attività di recupero, di avere avviato al recupero i rifiuti medesimi.
Qualora le utenze non domestiche scelgano di avvalersi del gestore privato anziché pubblico non sono tenute a versare la corresponsione della componente tariffaria (parte variabile della TARI) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Non è più possibile, inoltre, a seguito delle modifiche introdotte, su richiesta dell’utenza non domestica, per il gestore del servizio pubblico riprendere l’erogazione del servizio ancora prima della scadenza.
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Il Regolamento della Giunta Capitolina: cosa dobbiamo sapere? E soprattutto quale è?
Al fine di adeguare la nuova disciplina sulla tassa dei rifiuti al modificato quadro normativo, con Delibera della Giunta Capitolina è stato approvato a Roma il nuovo Regolamento. Tuttavia, ad oggi non è dato reperire alcun documento ufficiale relativo a tale Regolamento che consenta di fare luce su quale sia la disciplina regolamentare tesa a dare attuazione al modificato quadro normativo sulla Riforma TARI dettato dapprima con il D.Lgs n. 116/2020 e poi con la L. n. 118/2022.
Difatti attualmente il Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI) è quello risalente alla Deliberazione Assemblea Capitolina (D.A.C) n. 33 del 30 marzo 2018 (modificata con D.A.C n. 116 del 30 settembre 2020).
E’ possibile reperire on line un modulo riguardante la comunicazione per le utenze non domestiche al fine di voler conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.