La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con ordinanza n. 16635 del 14 giugno 2024, nel caso del condomino che, ricevuto un decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati basato su una deliberazione assembleare, per poter annullare tale deliberazione deve proporre apposita domanda riconvenzionale di annullamento che sia contenuta all’interno dell’atto di citazione. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel diritto privato ed in particolare in quello condominiale, come possa il condomino difendersi in seguito alla notifica di un decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati basato su una deliberazione assembleare.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulla questione di come possa difendersi il condomino a cui venga notificato un decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati, al fine di ottenere l’annullamento della delibera su cui è stata pronunciata tale ingiunzione. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati: l’impugnazione della deliberazione assembleare ex art. 1137 c.c.
Sul tema della impugnazione della deliberazione assembleare, la nuova formulazione dell’art. 1137 c.c. sostituito ex legge 11 dicembre 2012 n. 220 (art. 15) “Riforma del condominio”, in linea con gli arresti della giurisprudenza, stabilisce al comma 2, che contro la deliberazione contraria alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino che non ha partecipato alla votazione (assente), che ha votato contro (dissenziente) o che si è astenuto, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento della deliberazione. Tuttavia, ciò è possibile qualora la richiesta di annullamento venga fatta come domanda principale e non come eccezione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti ovvero dalla data di comunicazione della deliberazione per i condomini assenti.
Decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati: la vicenda processuale
Dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati, la cui ingiunzione traeva fondamento da apposita deliberazione assembleare, un condomino proponeva opposizione al predetto decreto innanzi all’adito Tribunale, sul rilievo che era stata omessa sia la convocazione dell’assemblea in cui erano state approvate tali spese, che la mancata trasmissione della documentazione oltre alla consistenza di errori nei conteggi.
Il Tribunale pronunciandosi sull’opposizione, revocava il predetto decreto stante l’avvenuto parziale pagamento della somma intimata da parte del condomino. Tale decisione veniva poi confermata in appello, previa ulteriore riduzione del debito residuo.
Sennonchè il condomino, deciso ad ottenere l’annullamento della deliberazione condominiale posta a fondamento dell’ingiunzione di pagamento, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso veniva rigettato.
Decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati: il punto della Cassazione sez. II nell’ordinanza n. 16635 del 14 giugno 2024
A dire della Suprema Corte, nel rigettare il ricorso esperito dal condomino, la Cassazione richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 9839/2021 che definisce i criteri per stabilire quando la delibera condominiale che viola le regole di riparto delle spese è nulla o soltanto annullabile.
In particolare, le Sezioni Unite chiariscono che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità che l’annullabilità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione. In caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale, e non di eccezione conformemente a quanto previsto dal già citato comma 2 dell’art. 1137 c.c. nel termine perentorio ivi previsto.
Di conseguenza nel caso in cui l’opponente deducesse in via d’eccezione il vizio di annullabilità della deliberazione assembleare senza chiedere una pronuncia di annullamento, ne conseguirebbe l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione proposta.
In conclusione, per poter annullare la deliberazione assembleare posta alla base di una pronuncia di ingiunzione come nel caso in esame, il condomino in sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, per potersi difendere per oneri condominiali dovuti, è tenuto ad agire in giudizio proponendo specifica domanda riconvenzionale all’interno dell’atto di citazione.
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