Il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, contiene ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 il 2 marzo 2024, include tra i vari ambiti di intervento, un aspetto rilevante dedicato al pignoramento dei crediti presso terzi, disciplinato dall’art. 25. Tale articolo modifica la disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di rito e nelle relative disposizioni di attuazione. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel nuovo processo esecutivo le modifiche al PPT nel D.L. PNRR n. 19/2024.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulle modifiche introdotte dall’art. 25 del D.L. c.d. PNRR convertito in L. n. 56/2024 alla disciplina del codice di rito e delle relative disposizioni di attuazione in materia di pignoramento presso terzi. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Modifiche al PPT nel D.L. PNRR n. 19/2024: la modifica apportata all’art. 546 c.p.c: le soglie di maggiorazione
Una delle prime modifiche apportate dall’art. 25 del D.L. PNRR n. 19/2024 in merito al pignoramento presso terzi, riguarda l’art. 546 del codice di rito.
In un’ottica di favor debitoris, il vincolo pignoratizio viene, adeguato all’ammontare del credito, sopprimendo il tradizionale rinvio all’importo precettato aumentato della metà. Si ricorda, a tal proposito, che la previgente formulazione dell’art. 546 c.p.c. statuiva che, qualunque fosse l’importo precettato, il terzo risultasse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà.
Nel dettaglio il comma 1, lett. a) del citato art. 25, modificando l’articolo 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo pignorato, inserisce soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata.
Si stabilisce che dal giorno in cui viene notificato al terzo l’atto di pignoramento ex articolo 543 c.p.c., costui è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell’importo precettato aumentato:
- di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00;
- di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro;
- della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.
Modifiche al PPT nel D.L. PNRR n. 19/2024: la modifica apportata all’art. 551-bis c.p.c: la perdita di efficacia del pignoramento
Una seconda modifica apportata dall’art. 25 del D.L. PNRR n. 19/2024 riguarda l’art. 551-bis del codice di rito.
In particolare, il comma 1 lett. b) dell’art. 25 introduce l’art. 551-bis, statuendo, (salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme, ovvero si sia estinto o concluso il processo esecutivo), che il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi 10 anni dalla notifica del pignoramento ovvero dalla notifica di una dichiarazione di interesse al terzo.
Giova precisare che per conservare l’efficacia, il creditore pignorante o il creditore intervenuto può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio ovvero che il credito persiste, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennaleprevisto.
Detta dichiarazione, sotto pena di inefficacia, deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica. Se il pignoramento è seguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
Pertanto, in difetto della suddetta notifica il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento e cioè dei dieci anni.
Tuttavia, “il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notificaal terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi”.
Si precisa che le modifiche si applicano anche nel caso in cui l’esecuzione sia sospesa.
In conclusione, si evidenza come la causa estintiva del pignoramento favorisca l’economia processuale ed eviti la pendenza ad oltranza di una pluralità di procedimenti esecutivi aventi ad oggetto il medesimo credito, i quali non gioverebbero né al terzo né tantomeno al debitore esecutato o ai creditori non ancora soddisfatti.
Modifiche al PPT nel D.L. PNRR n. 19/2024: la modifica apportata all’art. 553 c.p.c.: come provvedere al pagamento
Una ulteriore modifica apportata dall’art. 25 del D.L. PNRR n. 19/2024 attiene all’art. 553 c.p.c.
Il comma 1 lettera c) del predetto art. 25 novella l’art. 553 c.p.c., prevedendo che in ipotesi di crediti del terzo immediatamente esigibili, o in un termine non superiore a 90 giorni, l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo art. 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito.
Viene inoltre previsto che l’obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione.
Sono stati poi aggiunti al predetto art. 553 c.p.c. ulteriori tre nuovi commi relativamente agli interessi, stabilendo in particolare che, se l’ordinanza di assegnazione non viene notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia ovvero comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. Detti interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
L’ordinanza di assegnazione perde efficacia qualora non venga notificata al terzo entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dei dieci anni di validità del pignoramento ex art. 551 bis. c.p.c.
Modifiche al PPT nel D.L. PNRR n. 19/2024: la disciplina transitoria
Per i crediti già assegnati ai sensi dell’art. 553 c.p.c. alla data di entrata in vigore del decreto in commento, essi cessano di produrre interessi ove l’ordinanza di assegnazione non venga notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, riprendendo gli interessi a decorrere dalla notifica dell’ordinanza nonché dalla notifica della dichiarazione di interesse.
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