Con sentenza n. 368 del 7 febbraio 2022, il T.A.R Sicilia (Catania) sez. IV ha avuto modo di affermare la piena legittimità del divieto edificazione entro 150 metri dalla battigia, sancito dall’art. 15 L.R. Sicilia del 12 giugno 1976 n. 78.
Tale disposizione stabilisce che possono essere realizzate nella predetta fascia costiera soltanto opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti), consentendo altresì la ristrutturazione, entro rigorosi limiti, di quelle che già esistevano prima dell’emanazione della riferita legge regionale.
Nella fattispecie, il ricorrente impugnava l’atto di diniego in sanatoria, contestando in sostanza che non sarebbero state chiare le modalità delle verifiche istruttorie relative al fatto che le opere da lui realizzate, ricadevano nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia.
In particolare, secondo parte ricorrente vi sarebbe stata violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 27 del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” e della l. n. 431 dell’8 agosto 1985 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, in quanto il Comune avrebbe erroneamente ritenuto le opere abusive non suscettibili di sanatoria (poiché non conformi al P.R.G.) e, conseguentemente, avrebbe omesso di richiedere alla competente Soprintendenza il prescritto parere, in presenza di vincolo paesaggistico, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/1976, asserendo che la costruzione sarebbe già esistita in forza di provvedimento concessorio, rientrando tale costruzione nella fattispecie derogatoria (prevista dall’art. 15 lett. a) L.R. n. 78/1976) in ragione della risalenza dell’abuso.
Al riguardo nel rigettare il ricorso, il T.A.R Sicilia ha osservato che l’art. 15, lett. a) L.R. n. 78 del 1976, in combinato disposto con l’art. 23, comma 10, L.R. n. 37 del 1985, esclude la possibilità della sanatoria per gli abusi edilizi nella fascia di 150 metri dalla battigia commessi dopo il 31 dicembre 1976.
Tale disposizione impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga. “La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio” (Cons. St., sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839).
Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione (Cons. St., sez. IV 2 marzo 2020 n. 1486).
Le opere abusivamente realizzate nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia debbono ritenersi insanabili, in quanto il vincolo riveste carattere assoluto e inderogabile, essendo la norma in argomento di azione e non di relazione. L’inedificabilità della fascia costiera è un principio fondamentale della legislazione statale.
Il richiamato articolo consente solo opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e la sola ristrutturazione, entro rigorosi limiti, di quelle che già esistevano prima dell’indicata legge regionale. È onere di chi richiede la sanatoria, fornire la prova, certa ed inoppugnabile, della data di effettiva ultimazione delle opere sulla base di specifici e documentati riscontri probatori che, nella vicenda che ci occupa, risultano del tutto carenti.
Va inoltre aggiunto che, trattandosi di fornire prova dell’epoca in cui un’iniziativa squisitamente privata – quale una costruzione edilizia – aveva trovato luogo, il relativo onere probatorio gravante sulla stessa parte privata non può essere assolto mediante l’allegazione di un semplice principio di prova, bensì si configura come un onere probatorio pieno (cfr. C.G.A. 27/02/2017 n. 65, che a sua volta richiama Cons. Stato sez. IV, del 29 maggio 2014 n. 2782; TAR Catania sez. III, 1693 del 28 maggio 2021).
E’ peraltro, ormai consolidato l’arresto giurisprudenziale secondo cui “il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall’art. 15 L.R. Sicilia n. 78/1976, ha come destinatari, in base alle successive L.R. n. 15/1991 (art.2) e L.R. n. 17/1994 (art.6) non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, bensì anche soggetti privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 settembre 2021, n. 525; Sez. III, 20 luglio 2009, n. 1328; Sez. III, 4 gennaio 2008, n. 1; Sez. I, 9 ottobre 2008, n. 1251; Sez. III, 18 aprile 2007, n. 1130; Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 2019; Sez. I, 11 novembre 2002, n. 3817; Sez. I, 10 dicembre 2001, n. 1854; C.G.A., Sez. Giurisdizionale, 19 marzo 2002, n. 158; 31 gennaio 1995, n. 10).
Nella fattispecie- hanno continuato i Giudici del T.A.R- ritenuta contrastante col divieto di edificazione posto dalla legge regionale ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare, è da escludersi in quest’ottica così come confortato da copiosa giurisprudenza, la possibilità di realizzare in zona di divieto complessi alberghieri (cfr. CGA 308/2016); gazebi e tettoie a servizio di un ristorante (cfr. CGA 43/2018; Tar Catania 2394/2012); strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione (cfr. CGA 604/2014; Tar Catania 2586/2012); cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia (cfr. CGA 133/2014). A maggior ragione lo è una costruzione destinata a civile abitazione inclusa qualsiasi sua modifica o ampliamento come nella vicenda in esame.
In conclusione, il T.A.R alla luce delle suddette argomentazioni ha rigettato il ricorso, ritenendo valido ed operante il divieto, anche per soggetti privati, di edificabilità nella fascia di rispetto costiera, atteso il carattere assoluto ed inderogabile del vincolo di inedificabilità quale principio fondamentale della nostra legislazione, con la conseguente insanabilità di abusi edilizi realizzati dopo il 31 dicembre 1976 come da L.R. n. 78/1976.