Da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, n. 111, il nuovo Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,- Decreto Disabilità, riguardante la «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», che entrerà in vigore dal 30 giugno 2024, prevedendo tuttavia l’applicabilità di alcune disposizioni a partire dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025, il Decreto prevederà la messa in atto di una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e valutazione multidimensionale. Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperto nel settore delle nuove normative il recente Decreto Disabilità n. 62/2024.
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Decreto-Disabilità: condizione di disabilità: modifiche all’art. 3 della L. n. 104/1992
Il nuovo provvedimento ridefinisce chi è considerato persona con disabilità, intendendo con tale locuzione chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
In particolare, il Decreto in esame modifica l’art. 3 della L. n. 104 del 5 febbraio 1992, introducendo una definizione più inclusiva della condizione di disabilità, adattandola agli standard internazionali, prevedendo che «la persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie». Inoltre, «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
Decreto-Disabilità: valutazione di base ed accomodamento ragionevole
Il Decreto in esame riveste una portata sicuramente storica andando a riformare, in via di semplificazione sia la c.d. valutazione di base, ovvero la procedura relativa all’accertamento della disabilità che la successiva valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto individuale di vita personalizzato e partecipato.
Per quanto riguarda, la valutazione di base, disciplinata nel Capo II del Decreto in oggetto, essa prevede a partire dal 1° gennaio 2025 un procedimento unitario e semplificato affidato a Unità di Valutazione di Base (medici e professionisti sanitari) in capo all’INPS in qualità di soggetto sull’intero territorio nazionale ed integrato con un rappresentante delle associazioni di disabili. Il riconoscimento della condizione di disabilità comporta tutele specifiche e proporzionate, con una particolare attenzione alle disabilità che necessitano di un sostegno intensivo. L’adozione dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) accanto all’ICD (Classificazione Internazionale delle Malattie) segnala un passo importante verso un approccio più olistico e integrato, che tiene conto non solo degli aspetti medici, ma anche delle dimensioni funzionali e sociali della disabilità verso l’applicazione del modello biopsicosociale.
La valutazione di base mira, in buona sostanza, a riconoscere la condizione di disabilità attraverso:
- l’accertamento dell’invalidità civile;
- l’accertamento della cecità civile e della sordità civile;
- la valutazione delle necessità di sostegno.
Il Capo II si conclude con l’art. 17 dedicato al nuovo istituto dell’“accomodamento ragionevole” con l’introduzione dell’art. 5 bis L. n. 104/92, per garantire che le persone con disabilità possano godere di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri.
L’accomodamento ragionevole prevede l’adozione di misure e adattamenti necessari, pertinenti e appropriati che non impongano un onere sproporzionato. Esso viene attivato in via sussidiaria non sostituendo né limitando il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente, prevedendo in capo alla persona con disabilità, la facoltà di richiedere con apposita istanza scritta l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando proposta specifica.
Disabilità: progetto di vita individuale
Il Decreto in esame promuove infine altresì l’elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, basato sui desideri, aspettative e preferenze della persona con disabilità. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita, sviluppare tutte le potenzialità della persona e permettere la scelta dei contesti di vita e la partecipazione in condizioni di pari opportunità.
Su istanza della persona affetta da disabilità viene attivata la valutazione multidimensionale che viene svolta con un metodo multidisciplinare affidato ad unità di valutazione multidimensionali composte da soggetti stabili e figure variabili.
Tale valutazione si articola in 4 fasi:
- la prima fase rileva gli obiettivi della persona definendo il profilo di funzionamento nei vari ambiti di vita;
- la seconda fase individua barriere, facilitatori e competenze adattive;
- la terza fase si occupa di formulare valutazioni inerenti al profilo di salute, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita;
- l’ultima fase definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita.
Ad esito della valutazione multidimensionale viene elaborato da coloro coinvolti nella valutazione, il progetto di vita individuale, le cui caratteristiche sono quelle di essere personalizzato, partecipato ed innovativo e con la finalità di individuare prestazioni, servizi ed accomodamenti necessari per eliminare barriere ed attivare supporti.
L’innovazione del progetto di vita consiste nel superare la frammentazione delle prestazioni, piani di sostegno ed interventi, armonizzandoli in una prospettiva unitaria, oltre ad includere al fine della sua attuabilità risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, sia pubbliche che private, assicurando sia il raccordo tra risorse formali e informali, che promuovendo soluzioni generative.