
Il diritto al compenso dell’avvocato da parte del cliente è soggetto a prescrizione; ma di che tipo di prescrizione si tratta? Cosa può fare l’Avvocato qualora il cliente non dimostri di aver pagato la parcella a seguito dell’attività professionale espletata dal legale stesso?
Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel diritto civile il tema relativo al diritto al compenso professionale maturato dall’Avvocato, per la prestazione professionale prestata a favore del cliente, alla luce dell’istituto della prescrizione, qualora il cliente non provi di aver pagato.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulla questione relativa al diritto maturato dal legale a seguito dell’attività di opera intellettuale prestata a favore del cliente, tenuto conto dell’istituto della prescrizione qualora il cliente-debitore non provi di aver pagato. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Il diritto al compenso professionale dell’Avvocato: la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva
Come noto, secondo l’art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Ciò posto esistono due distinte forme di prescrizione applicabili nel caso in cui l’Avvocato a seguito della prestazione professionale prestata eserciti il diritto ad ottenere il compenso nei confronti del cliente: la prescrizione estintiva (o ordinaria) disciplinata dall’ art. 2946 cod. civ. e la prescrizione presuntiva regolata dall’art. 2956 cod. civ.
Nel primo caso, decorso il periodo di tempo stabilito dalla normativa, il diritto del professionista si estingue definitivamente e il creditore-Avvocato non ha più la possibilità di rivendicare il pagamento nei confronti del debitore-cliente.
Tuttavia, prima dello scadere del decennio stabilito dalla legge, la prescrizione estintiva può essere “azzerata” dal titolare del diritto facendo ricorso a una delle modalità stabilite nell’art. 2943 c.c.; tra queste rientrano la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, l’atto notificato con il quale una parte dichiara la propria intenzione a promuovere il procedimento arbitrale, e qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore-cliente.
Nel secondo caso relativo alla prescrizione presuntiva – siccome si tratta per l’appunto di una presunzione di legge (basata sul principio secondo cui decorso un certo periodo di tempo si “presume” che l’obbligazione sia stata estinta) – la prescrizione può essere smentita (e dunque è possibile opporvisi) nelle modalità previste dalla normativa. Nel caso degli avvocati, la prescrizione presuntiva matura dopo tre anni dall’esaurimento dell’incarico.
La prescrizione presuntiva non si applica tuttavia in tre specifiche circostanze, ovvero se non viene eccepita, se il debitore ha ammesso che l’obbligazione non è stata estinta oppure se il debitore fa intendere che il debito sia stato pagato o comunque ne nega l’esistenza.
La giurisprudenza (Cass. n. 8735/2014; Cass. 5.6.2019 n. 15303) ha più volte chiarito la differenza intercorrente tra le due tipologie di prescrizione.
La prescrizione estintiva consegue al mancato esercizio del diritto nel corso del tempo e persegue la finalità di garantire la certezza dei rapporti giuridici, laddove, la prescrizione presuntiva poggia sulla presunzione che un determinato credito:
- sia stato pagato,
- o si sia estinto per un’altra ragione.
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Il diritto al compenso professionale dell’Avvocato: cosa può fare l’Avvocato qualora il cliente non dimostri di aver pagato?
Ciò posto, nel caso in cui il cliente non provi di aver pagato la prestazione professionale dovuta al legale, cosa può fare quest’ultimo al fine di vincere la presunzione di adempimento evitando così la soccombenza?
L’unico mezzo probatorio per vincere la presunzione di adempimento (evitando la soccombenza) e dunque travalicando il decorso dei 3 anni fissati dalla prescrizione presuntiva ove la stessa sia stata eccepita ritualmente dal debitore-cliente risultando ammissibile, è il giuramento decisorio ex art. 2960 c.c.
Ciò in quanto essendo la prescrizione presuntiva fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione del cliente-debitore, da una parte costui è tenuto a provare il decorso dei 3 anni, dall’altra il creditore-Avv. ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale ultima prova può essere fornita solo deferendo il giuramento decisorio od altresì avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta (Cass., sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1902).
Ne consegue allora che, solo ove fosse dimostrato da parte del cliente-debitore l’adempimento della prestazione, opererebbe la prescrizione presuntiva breve, laddove in mancanza della prova del pagamento delle relative prestazioni, interverrebbe la prescrizione ordinaria decennale, non ancora decorsa al tempo della proposizione della domanda. Ciò in quanto l’eccezione di prescrizione presuntiva è “incompatibile” con “qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta” (Cass., 8 giugno 2022, n. 18365): un comportamento in tal senso è evidentemente rintracciabile nell’espressa affermazione da parte del cliente che il pagamento dei compensi professionali dovuti all’ Avvocato non sia stato effettuato.
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