
Dal 25 gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove disposizioni recate dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025) integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, (Riforma Cartabia) contenente, come noto, la disciplina della mediazione civile finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Analizziamo insieme ad un team di Avvocati esperti nel nuovo processo civile telematico quali sono le novità introdotte nel campo della mediazione civile dal recente predetto decreto correttivo Cartabia.
Lo Studio Legale Bertuzzi e Associati forte dell’esperienza e competenza maturata nel tempo ti consente di fare chiarezza sulle novità introdotte dal recente Decreto Legislativo n. 216/2024, correttivo Cartabia, relativamente alla disciplina della mediazione civile. Siamo qui per aiutarti a comprendere le regole dettate in codesto settore, tutelando i tuoi diritti al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Contattaci subito e richiedi una consulenza personalizzata a te e alle tue esigenze.
Mediazione civile: le principali novità
Il correttivo Cartabia, introdotto con il D.Lgs. n. 216/2024, pubblicato il 10 gennaio 2025 ed entrato in vigore dal 25 gennaio 2025, ha apportato modifiche sostanziali al sistema della mediazione civile e commerciale, al fine di rendere più efficiente e moderno tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie.
Due aspetti chiave di questa riforma riguardano sia la disciplina della mediazione telematica che l’introduzione di nuove regole sui tempi di durata del procedimento.
Analizziamo da vicino tali aspetti l’uno relativo alla mediazione telematica, l’altro inerente alla sua durata.
Mediazione civile: La mediazione telematica
L’introduzione degli art. 8 bis e 8 ter nel d.lgs. n. 28/2010 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” rappresenta un passaggio fondamentale per la digitalizzazione della mediazione. La norma consente la partecipazione agli incontri mediante collegamenti audiovisivi, purché sia garantita la visibilità e udibilità reciproca tra i partecipanti. Tuttavia, il tema della firma dei verbali e degli accordi raggiunti durante la mediazione telematica è centrale per comprendere le potenzialità e i rischi di questa innovazione.
La formulazione normativa distingue due scenari principali:
Il primo riguarda nello specifico l’art. 8-bis che prevede la firma digitale dei verbali.
Ciò significa che gli atti della mediazione telematica vengono formati dal mediatore in formato digitale e sottoscritti utilizzando la firma elettronica avanzata o qualificata da parte di tutti i partecipanti e ciò al fine di garantire la sicurezza, la tracciabilità e l’integrità dei documenti, oltre che l’affidabilità giuridica.
Il secondo scenario attiene nello specifico all’art. 8 ter comma 4 che introduce la possibilità di utilizzare la firma analogica anche in contesti telematici, ovvero nel nostro caso, durante la mediazione telematica, purché ciò sia concordato tra le parti.
Tuttavia, la coesistenza di firme digitali e analogiche nello stesso procedimento potrebbe generare confusione e incertezza giuridica aumentando il rischio di errori o contestazioni. Inoltre, l’adozione esclusiva della firma digitale potrebbe escludere alcune categorie di utenti, come anziani o persone con scarsa alfabetizzazione tecnologica, sollevando questioni di equità e inclusione.
Mediazione civile: La durata del procedimento di mediazione
Una ulteriore novità introdotta dal correttivo Cartabia riguarda la durata del procedimento di mediazione, regolata dal nuovo art. 6 d.lgs. n. 28/2010.
La norma stabilisce che la mediazione debba concludersi entro sei mesi, con la possibilità di proroga consentita:
– una sola volta, per un massimo di tre mesi, quando il procedimento è demandato dal giudice (art. 6, comma 2). In questi casi, il termine decorre dalla data di deposito dell’ordinanza che dispone la mediazione;
– più volte, per periodi di tre mesi ciascuno, quando il procedimento non è demandato dal giudice, ma tale estensione deve essere concordata per iscritto dalle parti prima della scadenza del termine ordinario (art. 6, comma 1), consentendo alle parti di gestire con maggiore flessibilità le tempistiche, adattandole alle esigenze del caso concreto.
Viene espressamente prevista l’esclusione del termine di durata della mediazione dalla sospensione feriale. Ciò vuole dire che i sei mesi (o le eventuali proroghe) decorrono senza interruzioni durante il periodo estivo.
Mediazione civile: la delega per partecipare agli incontri
L’art. 8, come modificato, introduce la possibilità di conferire la delega per partecipare agli incontri di mediazione attraverso un atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del soggetto che conferisce la delega.
Sebbene ciò possa essere utile in alcune circostanze, come nel caso di difficoltà logistiche o impedimenti personali, la possibilità di delegare qualcuno per partecipare agli incontri di mediazione riduce il confronto diretto, limitando l’impatto emotivo delle dichiarazioni o delle scuse, che spesso sono decisive per superare le barriere del conflitto.
Il citato articolo prevede che, in alternativa alla presenza fisica, le parti possano partecipare agli incontri tramite strumenti audiovisivi.
La presenza personale rimane comunque un dato insostituibile per il successo della mediazione, poiché consente di affrontare il conflitto in modo diretto e autentico. La possibilità di delegare, introdotta per semplificare l’accesso alla mediazione, deve essere utilizzata con cautela e solo in situazioni che non ne compromettano l’efficacia.
Mediazione civile: certificazione e validità degli atti
Un’altra importante novità riguarda la certificazione e la validità degli atti prodotti in mediazione. Gli accordi raggiunti devono rispettare requisiti formali più stringenti, soprattutto quando le parti non sono assistite da avvocati. In questi casi, l’omologazione del tribunale garantisce che gli accordi siano conformi alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini della messa in esecuzione del titolo portato dall’accordo di mediazione, l’art. 12 conferisce all’avvocato di provvedere alla certificazione della conformità all’originale della copia trasmessa all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche.
In definitiva il correttivo Cartabia nel recente Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 216 pur rappresentando un passo importante verso un sistema di mediazione più moderno e accessibile per una giustizia più rapida non è esente da rischi, atteso che l’adozione di firme digitali, pur garantendo sicurezza e velocità, deve essere accompagnata da meccanismi di supporto per coloro che non abbiano accesso alla tecnologia. Al contempo, la disciplina delle proroghe deve trovare un punto di equilibrio tra flessibilità e necessità di evitare ritardi eccessivi, salvaguardando il ruolo della mediazione come strumento rapido ed efficace di risoluzione delle controversie.
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