
In una recente pronuncia del 17 gennaio 2025 n. 1254, la Cassazione civ. sez. II è intervenuta a pronunciarsi sulla discussa questione se i messaggi whatsapp possano essere utilizzati come prova documentale all’interno del processo civile.
Scopriamo insieme ad un team di avvocati esperti nel diritto processuale civile se l’utilizzo di messaggi whatsapp possa costituire una prova documentale all’interno del processo civile.
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Processo civile: i messaggi whatsapp: la prova documentale e la prova testimoniale
Nel nostro ordinamento, le prove sono disciplinate dal Codice civile e in particolare dal Libro VI, titolo II.
Il libro VI, titolo II, si apre con l’art. 2697 c.c., rubricato “Onere della prova” il quale stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nell’ambito del processo civile l’art.115, comma 1, c.p.c. stabilisce inoltre che, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Ciò posto, cosa si intende per “prova documentale”?
Il Codice civile non specifica espressamente cosa si intenda con la predetta locuzione, indicando in tal senso alcune tipologie di documento ovvero:
l’atto pubblico, la scrittura privata, la sottoscrizione autenticata, le taglie o tacche di contrassegno, il telegramma, le carte e registri domestici.
Le nozioni esistenti di “documento”, invero, sono state ricavate dalla dottrina.
Una di queste definisce il documento come “cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante”. Teorie contrapposte hanno sostenuto che la rappresentazione avverrebbe soltanto a seguito dell’analisi del documento stesso da parte del Giudice.
Va da sé che l’evoluzione tecnologica ha di fatto reso obsoleto e anacronistico l’elenco come previsto dal Codice civile, avendo assunto dignità probatoria altresì tutti quei documenti inviati via telex, fax, e-mail e messaggi whatsapp, sms od altro.
Conseguentemente, i mezzi di prova nel Processo Civile sono costituiti da tutto ciò che può servire al giudice per acquisire la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione di un giudizio.
Nel nostro ordinamento oltre alla prova documentale, rappresentano mezzi di prova tali da poter utilizzare nel processo civile:
– la verificazione della scrittura privata;
– la querela di falso;
– la confessione;
– il giuramento;
– la testimonianza;
– l’interrogatorio formale;
– l’ispezione;
– l’esibizione;
– la consulenza tecnica;
– la prova delegata ed altri provvedimenti integrativi istruttori.
Uno dei mezzi di prova maggiormente utilizzato è la prova testimoniale.
L’art. 2724 c.c. stabilisce che la prova testimoniale è sempre ammessa:
- quando vi è un principio di prova per iscritto;
- quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Processo civile: i messaggi whatsapp: il caso di specie
Nel caso in esame la Suprema Corte affronta la dibattuta questione se all’interno del processo civile possano essere utilizzati messaggi whatsapp al fine di provare documentalmente un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del diritto che si intenda far valere.
Nel caso sottoposto al nostro esame, si trattava di un procedimento monitorio relativo ad un decreto ingiuntivo emesso in seguito ad un pagamento dovuto per la fornitura e installazione di serramenti.
Nello specifico, la società ricorrente lamentava la violazione degli artt. 20 e 23-quater d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), per avere la Corte d’Appello utilizzato a fini probatori la copia fotografica del messaggio whatsapp senza alcuna certezza sulla riconduzione al suo autore.
Sul punto, i Giudici precisano che i messaggi whatsapp e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di whatsapp mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. n. 11197 del 27/04/2023).
Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (ex multis, Cass. n. 19622 del 16/07/2024; Cass. n. 11584 del 30/04/2024; Cass. n. 30186 del 27/10/2021).
In definitiva, ciò significa che i messaggi whatsapp sono utilizzabili nell’ambito del processo civile, potendo costituire una prova di tipo documentale attendibile a condizione tuttavia che i fatti come rappresentati o documentati all’interno dei messaggi medesimi, non vengano disconosciuti da colui contro il quale si intenda farli valere.
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