Con sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in continuità ad un recente indirizzo giurisprudenziale, è intervenuta in tema di procura in copia informatica allegata PEC, ribadendo come in un ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo ed autenticata con firma digitale dal difensore, non sarebbe altro che una procura speciale apposta in calce al ricorso. Analizziamo insieme ad un team di avvocati esperti nel PCT se sia da considerarsi valida o meno tale forma di allegazione integrando l’ipotesi di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso.
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Procura in copia informatica allegata alla PEC: Procura e Procura alle liti: cosa dobbiamo sapere?
In linea generale, la procura è un negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo così come stabilito dall’istituto della rappresentanza secondo l’art. 1387 c.c.
La procura alle liti è un atto con il quale la parte in causa investe un procuratore, legalmente esercente della propria rappresentanza in giudizio e cioè dello ius postulandi, ovvero del potere di compiere e ricevere in luogo e in nome della parte tutti gli atti del processo ad essa indirizzati. Trattasi di una formale designazione del difensore e non di un conferimento di poteri, essendo tali poteri già prestabiliti dalla legge così come stabilito dall’art. 84 c.p.c.
La procura alle liti può essere generale se si riferisce ad una serie indeterminata di liti o a tutte le possibili controversie, ovvero speciale se riguarda un processo determinato oppure un certo atto processuale.
Procura in copia informatica allegata alla PEC: il punto della Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia
Nel caso sottoposto al nostro esame, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione se possa considerarsi valida una procura speciale alle liti rilasciata in modalità analogica con firma autografata della parte e contenuto generico, utilizzata per proporre ricorso in Cassazione, redatto in formato nativo digitale, notificato tramite PEC e depositato telematicamente. (Al fine di poter al meglio comprendere tale questione v. pure articolo su Riforma Cartabia: fine del processo cartaceo e novità sulla mediazione)
Ripercorrendo il percorso normativo e giurisprudenziale (Cass. civ. sez. II Ord. n. 26587/2023; Cass. civ. sez. III Ord. 13 luglio 2023 n. 20176; Cass. civ. sez. Un. n. 36057/2022), le Sezioni Unite hanno constatato una tendenza interpretativa volta a valutare con maggiore flessibilità il requisito della specialità della procura, al fine di evitare decisioni basate su questioni formali favorendo una soluzione sostanziale delle controversie. Tuttavia, è stato sottolineato come tale tendenza interpretativa deve essere bilanciata con la mancanza di una norma primaria di legge che equipari la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei o strumenti informatici a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura.
Orbene, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c disposta dalla L. n. 141 del 27 maggio 1997 (“Modifica del terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile”), il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c., come condizione necessaria ai fini della proposizione del ricorso innanzi al Giudice di Legittimità risulterebbe, a dire del Supremo Collegio, integrato non soltanto dal contenuto ma anche dalla sua collocazione topografica. Cosa significa ciò? Questo significherebbe che la firma autenticata del difensore su foglio separato ma materialmente congiunta all’atto, equivarrebbe ad una procura redatta direttamente a margine o in calce all’atto stesso.
Di conseguenza, tale procura non potrebbe non essere considerata valida per il giudizio in Cassazione, anche qualora non contenga l’esplicito riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, a condizione comunque che non risulti chiaramente evidente che la procura stessa non si riferisca al giudizio di Cassazione. In caso di dubbio, continuano i Giudici di Legittimità, troverebbe applicazione il principio di conservazione dell’atto giuridico, secondo cui la procura deve essere interpretata in modo da consentire agli atti di produrre i loro effetti.